Porti turistici, no sotto Bolkestein?

Luciano Serra

ROMA – Il Decreto Legge avente per oggetto disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistiche – ricreative e sportive, recentemente approvato dal consiglio dei ministri ha apportato alcune modificazioni alla Legge n. 118 del 5.8.2022, in materia di proroga e durata delle concessioni e di procedure di gara. Appaiono, quindi, opportune – scrive l’associazione Assonat (approdi e porti turistici) – alcune brevi considerazioni, con specifico riferimento alla rilevanza di tale provvedimento normativo per le strutture dedicate alla nautica da diporto.

In un lungo documento – firmato dall’avvocato Machetta e dal presidente Serra – che riteniamo utile riportare, si evidenziano le considerazione di Assonat sul delicato tema delle concessioni marittime per il diporto nautico.

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Tale decreto dispone – sottolinea Assonat – in particolare, che la lettera a) dell’art. 3 comma 1, venga sostituita prevedendo che le sue disposizioni si riferiscano espressamente a “a) le concessioni demaniali marittime lacuali e fluviali per l’esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive di cui all’art. 1, comma 1 del D.L. 5.10.1993 n. 400 convertito con modificazioni dalla Legge del 4.12.1994 n. 494”, nonché a quelle gestite dalle società e Associazioni sportive, con particolari requisiti.

2. In primo luogo, è opportuno evidenziare che la Legge n. 118/2022, con la quale sono state abrogate le disposizioni in materia di proroga automatica delle concessioni ed in particolare l’art. 1 commi 682 e 683 della legge 145/2018 e l’art. 182 comma 2 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in legge 77/2020 e l’art. 100 comma 1, D.L. 104/2020 convertito con modificazioni in legge 126/2020, era già di per sé inidonea ad intervenire in materia di strutture dedicate alla nautica da diporto.

Difatti, la portata delle disposizioni di cui alla Legge n. 118/2022 doveva ritenersi circoscritta in base a quanto previsto al capo II, art. 2, con il quale è stata conferita delega al Governo per la mappatura e trasparenza dei regimi concessori dei beni pubblici, generalizzandola a tutti i beni pubblici, compresi quelli ricadenti nel demanio marittimo, senza specificazione dell’ambito di applicazione.

Con il successivo art. 3, comma 1, il legislatore aveva disposto che continuavano ad avere efficacia fino al 31 Dicembre 2023 le concessioni demaniali marittime di cui alla lettera a), ovvero: “quelle aventi ad oggetto attività turistico-ricreative e sportive, quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte al Registro del CONI… e quelle per la realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti di ormeggio”; in tal modo, distinguendo espressamente tra tali concessioni e quelle genericamente definite “Concessioni demaniali marittime”.

Tuttavia, l’art. 4 della Legge 118/2022, rubricato “Delega al Governo in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive”, non aveva incluso nel campo di applicazione di tale norma (con la quale il legislatore aveva delineato confini ed oggetto della delega del Governo), come avvenuto nell’articolo precedente, anche le concessioni aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di infrastrutture dedicate alla nautica da diporto, delimitando il campo di applicazione di tale norma alle concessioni per finalità turistico-ricreative e sportive.

A tale proposito, occorre rammentare che l‘istituto della delegazione legislativa è disciplinato dall’art. 76 della Costituzione, che stabilisce che “l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo, se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti” e che, il successivo art. 77, I comma della Costituzione, dispone, inoltre, che “il Governo non può, senza delegazione delle Camere emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria”.

Pertanto, il Governo e il Parlamento sarebbero potuti intervenire in materia di concessioni demaniali aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione delle infrastrutture dedicate alla Nautica da diporto, solo utilizzando altri strumenti legislativi, non potendo travalicare i limiti della suddetta legge delega.

Ciò, evidentemente, è dovuto al fatto che la nautica da diporto richiede una normativa del tutto autonoma rispetto a quella prevista per le concessioni balneari, considerata la portata degli investimenti che impone la realizzazione di un porto e la conseguente necessità di una disciplina che tuteli il loro ammortamento sul piano finanziario ed una equa remunerazione, anche con riferimento alla realizzazione delle opere inamovibili di cui all’art. 49 del Codice della Navigazione e che il procedimento per il rilascio delle concessioni è espressamente disciplinato dal DPR 509/1997, la cui legittimità e coerenza e conformità rispetto ai principi comunitari, è stata più volte ribadita dalla giurisprudenza amministrativa.

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Non era, come non è, quindi, necessario alcun intervento normativo – continua Asonat – in materia di bandi di gara e di evidenza pubblica per le strutture dedicate alla nautica da diporto, poiché il Consiglio di Stato ha più volte confermato la portata e l’efficacia del DPR 509/1997, ad esempio, da ultimo, con la recente sentenza n. 89/2019 con la quale è stato chiarito che “il DPR 2.12.1997 n. 509 ha successivamente dettato la disciplina del procedimento di successione dei beni del Demanio Marittimo per le strutture dedicate alla nautica da diporto, definendo agli artt. 3 e 4 il procedimento per il rilascio …” precisando, altresì che “…nelle disposizioni sopra richiamate non si ravvisa alcuna ipotesi o possibilità di deroga al principio del confronto concorrenziale, ai fini del rilascio delle concessioni demaniali di cui trattasi” (nello stesso senso anche Consiglio di Stato sentenza n. 6488/2012).

Come noto, il D.L. 5 ottobre 1993 n. 400, convertito nella L. n. 494, recante disposizioni per la determinazione dei canoni delle concessioni demaniali marittime, stabiliva poi all’art. 01 che “1. La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l’esercizio delle seguenti attività: a) b) c) d) e) f). La formulazione della Legge n. 118/2022, sostituita cosi come indicato, faceva viceversa riferimento, al suo art. 3), anche a “quelle (concessioni) per la realizzazione e concessione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti di ormeggio”; mentre, il nuovo testo del D.L. non contiene tale riferimento.

L’omessa menzione delle strutture dedicate alla nautica da diporto, appare, quindi, senza dubbio, escludere dall’ambito di applicazione di tale provvedimento normativo le concessioni: gestione di stabilimenti balneari; esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio; noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive; esercizi commerciali; servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione”.

A conferma di tale interpretazione, basata sul tenore letterale del decreto, depongono anche le disposizioni in materia di canone e di indennizzi, che non fanno alcun riferimento, ad esempio, alle questioni relative alle opere di difficile rimozione ed ai valori tabellari previsti dalla normativa vigente, applicabili alle strutture dedicate alla nautica da diporto ed altre specifiche disposizioni in materia di portualità turistica.

Da ultimo, occorre evidenziare che le disposizioni del D.L. sono coerenti con quanto previsto dal Piano del Mare approvato con Delibera n. 36 del CDM del 31.7.2023 previsto dal Decreto Legge n. 198 del 29.12.2022, documento di indirizzo elaborato dall’organo interministeriale CIPOM, nel quale è stato espressamente specificato che alle strutture portuali turistiche, compresi gli approdi e i punti d’ormeggio, non si applica la Direttiva Servizi 2006/123/CE, cosiddetta Bolkestein; di talchè, esse sono sottratte altresì alle procedure di gara ed in generale alla disciplina prevista per le concessioni con finalità turistico-ricreative.

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