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Patente, quando la “sospensione breve”

ROMA – Con il nuovo Codice della Strada, in via di varo definitivo, la nuova norma della “sospensione breve” della patente di guida si applicherà con un periodo di sospensione variabile: una settimana se il guidatore ha 10 punti o più di 10 punti sulla licenza, oppure 15 giorni se i punti sono compresi tra 1 e 9. Inoltre, i giorni raddoppiano in caso di responsabilità principale del trasgressore in un incidente stradale.
La sospensione breve della patente è un istituto – spiega il ministero competente – inserito nella revisione del Codice che ha già avuto il primo via libera della Camera ed entrerà in vigore attorno alla fine di giugno. Tale novità normativa è prevista dall’articolo 218 del codice della strada e prevede la sospensione da 7 a 15 giorni della patente di guida.
Riguarda chi ha meno di 20 punti sulla patente e commette una delle 23 infrazioni di una certa gravità nell’elenco qua sotto. La sospensione breve si applica solamente a chi viene identificato da un agente di pubblica sicurezza al momento della violazione, quindi solo quando c’è flagranza e il contravventore non  si allontana. Per chi contravviene alla sospensione, le multe previste sono molto salate: da 2.046 sa 8.186 euro, revoca della patente e fermo amministrativo del veicolo. Durante la sospensione (se l’infrazione non ha causato incidenti)è possibile chiedere un permesso provvisorio di guida per un massimo di 3 ore al giorno, per motivi lavorativi oppure se si deve portare assistenza ai disabili.

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Ecco qui di seguito le 23 violazioni punibili con la sospensione breve della patente: 1) senso vietato; 2) divieto di sorpasso: 3) mancata precedenza; 4) semaforo che vieti la marcia; 5) Mancato rispetto dell’alt di un agente del traffico; 6) mancato rispetto delle regole sui passaggi a livello; 7) sorpasso a destra; 8) sorpasso vietato o effettuato senza

rispettare le norme; 9) mancato rispetto distanza di sicurezza tra veicoli che abbia provocato un sinistro con grave danno ai veicoli tale da determinare la revisione; 10) divieto di inversione di marcia in alcune specifici casi; 11) mancato o irregolare uso del casco a bordo di ciclomotori e motoveicoli;

12) mancato o irregolare uso dei sistemi di ritenuta e dei dispositivi anti abbandono (cinture);

13) uso del cellulare o di altri apparecchi durante la guida;

14) retromarcia sulle autostrade o strade extraurbane principali, anche sulla corsia di emergenza;

15) mancato rispetto della corsia di accelerazione e mancata precedenza sulle autostrade o strade extraurbane principali;

16) mancato rispetto del divieto di sosta o fermata, sulle autostrade o strade extraurbane principali;

17) mancato uso luci prescritte durante la sosta, su autostrade o strade extraurbane principali;

18) mancata collocazione del triangolo per veicolo fermo, su autostrade o extraurbane principali;

19) guida dopo aver assunto bevande alcoliche, con tasso inferiore a 0,5 g/l per conducenti cui è imposto in “tasso zero”;

20) mancata precedenza ai pedoni;

21) superamento di oltre il 20% del periodo di guida giornaliero massimo, o del tempo minimo di riposo, su autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose;

22) superamento di oltre il 20% del periodo di guida settimanale massimo, o del tempo minimo di riposo, su autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose;

23) circolare quando è stato intimato di non proseguire il Viaggio per violazione dei periodi di guida o mancato rispetto dei periodi di riposo, giornalieri e settimanali.

Pubblicato il
15 Maggio 2024

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