L’angolo (del) marittimista – I rifiuti dalle navi nei porti: novità e criticità da risolvere

Luca Brandimarte

Il nostro collaboratore e avvocato 👤 Luca Brandimarte, board legal di Assarmatori, affronta oggi il tema riguardante i 🚯🛳 rifiuti dalle navi nei porti 🚯🛳.

 

ROMA – Torniamo in argomento sulla “nuova” normativa relativa agli impianti di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, con cui l’Italia ha recepito la Direttiva (UE) 2019/883 (“Direttiva”).

Si tratta del D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 197 (“Decreto”), vigente dallo scorso 15 dicembre, avente ad oggetto il “Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE”; Decreto che, lo ricordiamo, ha abrogato il precedente D.Lgs. n. 182/2003.

Le principali novità del Decreto, che in parte riprendono quanto contenuto nella Direttiva, possono dunque essere riassunte come segue. 

In primo luogo, tra le definizioni, è stata aggiornata quella di “traffico di linea” da intendersi quale “traffico effettuato in base a una lista pubblicata o pianificata di orari di partenza e di arrivo tra porti specificati o in occasione di traversate ricorrenti, secondo un orario riconosciuto dalla Autorità competente” (Cfr. articolo 2, comma 1, lett. n)); definizione rilevante, tra le altre, ai fini di un’armonizzazione del regime delle esenzioni per le navi in servizio di linea (con scali regolari e frequenti) di cui all’articolo 9 della Direttiva (e del Decreto) e maggiormente “compliant” rispetto al passato con quanto già stabilito anche dalla giurisprudenza unionale sul tema.

In secondo luogo è previsto che il servizio di raccolta dei rifiuti debba essere erogato in conformità alla legislazione nazionale ed europea vigente, con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2017/352 (Cfr. articolo 4, comma 7). Ad avviso di chi scrive, da ciò emergerebbe chiaramente come tale disposizione vada nel senso di non prevedere più: (a) regimi di esclusiva o monopolio in capo ad un unico erogatore di default (ciò quand’anche il servizio fosse definito in sede locale ai sensi della legge n. 84/94 come servizio di interesse generale, come ribadito anche da un’apposita comunicazione della Commissione europea, oltre che in linea con i dettami della giurisprudenza unionale); (b) un obbligo per l’armatore a monte di conferire ad un unico soggetto.

In terzo luogo, viene chiarito per la prima volta che, ai fini della predisposizione del Piano di raccolta e gestione dei rifiuti, della sua modifica e del suo aggiornamento, nonché della formazione delle relative tariffe, è prevista la consultazione delle rappresentanze dell’utenza a livello nazionale (Cfr. articolo 5, comma 1). Trattasi di un aspetto di non poco conto questo, in quanto si prevede espressamente la possibilità per le Amministrazioni competenti di valutare a monte gli eventuali fabbisogni degli stakeholders, scongiurando così (almeno in linea di principio) possibili scenari “critici” a livello locale in sede di predisposizione dei Piani di raccolta e – quindi – delle relative tariffe.

In quarto luogo, poi, posto che gli articoli relativi alla notifica anticipata dei rifiuti ed al conferimento rimangono nella sostanza quasi immutati rispetto al passato (Cfr. articolo 6 e articolo 7), segnaliamo l’articolo 8 del Decreto, sui “Sistemi di recupero dei costi”. Tale norma prevede, tra le altre, riprendendo interamente quanto previsto dalla Direttiva, l’introduzione di una tariffa indiretta indipendentemente dal conferimento dei rifiuti agli impianti di raccolta (Cfr. articolo 8, comma 2). Tariffa che dovrà essere comunque determinata in sede locale nell’ambito della predisposizione dei citati Piani di raccolta e gestione dei rifiuti mediante un preciso criterio di determinazione; pena un’eccessiva aleatorietà delle tariffe che mal si concilierebbe con i principi unionali di trasparenza e proporzionalità (la norma, infatti, si limita a fissare in almeno il 30% dei costi diretti che devono essere coperti dalla tariffa indiretta).

Last but not least, in tema di esenzioni, l’articolo 9 del Decreto – riprendendo interamente quanto contenuto nella Direttiva sull’argomento – dispone che sia necessario il rispetto delle seguenti condizioni: (i) che la nave svolga servizio di linea; (ii) che esista un accordo che garantisca il conferimento dei rifiuti e il pagamento delle tariffe in un porto lungo il tragitto della nave (comprovato da un contratto firmato con un porto o un’impresa di gestione dei rifiuti, che è stato notificato a tutti i porti lungo la rotta della nave e che è stato accettato dal porto in cui hanno luogo il conferimento e il pagamento); (iii) che l’esenzione non incida negativamente sulla sicurezza marittima.

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