Cambia il regime IVA dei trasporti

Nicola Di Batte
LIVORNO – Un respiro di sollievo – e di questi tempi davvero ci voleva! – per spedizionieri e in generale esportatori di beni. La segreteria della Spedimar labronica riporta un importante sviluppo in esito ai lavori portati avanti da Confetra, assieme alle Federazioni e Associazioni interessate, sull’applicazione della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sul regime IVA dei trasporti di beni in esportazione (causa C-288/16).
Il Senato, nel corso della conversione del DL Fiscale indicato in oggetto, – scrive il segretario generale di Spedimar Giovanna Zari – ha infatti approvato una disposizione che risolve in maniera positiva la questione, integrando l’articolo 9 del DPR 633/72 e specificando che il regime di esenzione Iva ivi previsto si applica quando il trasporto internazionale è commissionato dagli spedizionieri internazionali, oltreché ovviamente dai diretti esportatori, importatori, titolari del regime di transito e destinatari della merce.
Tale esito è frutto di un importante lavoro di approfondimento svolto col MEF nel corso degli ultimi mesi, lavoro curato e portato avanti anche da Fedespedi attraverso il proprio Tax Advisory Body (di cui fa parte il consigliere Nicola Di Batte che ha seguito l’intera questione per Spedimar sin dall’inizio).
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Grazie ai puntuali contributi resi dalle imprese associate, è stato così possibile rappresentare e documentare il contesto di mercato in cui operano le imprese di spedizioni, gli effetti negativi determinati dall’applicazione della sentenza in termini di esposizione finanziaria, gli effetti distorsivi sull’intera filiera del trasporto internazionale e il quadro applicativo a livello europeo – grazie al costante aggiornamento con il CLECAT. Non è mancata la formulazione di proposte normative volte a mitigare l’impatto negativo dell’adeguamento alla sentenza.
L’emendamento all’articolo 9 del DPR 633/72, in fase di conversione parlamentare, ha il merito di fissare la data di decorrenza al 1° gennaio 2022, bloccando la retroattività della novella interpretativa, e riconoscendo come già detto la non imponibilità IVA per i servizi di trasporto di beni in esportazione delle fatture rese alle imprese di spedizioni internazionali (oltre che ai diretti esportatori, importatori, titolari del regime di transito e destinatari della merce).
Il provvedimento passa prossimamente all’esame della Camera dei Deputati.
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