Concorrenza o monopoli, il TAR fa sentenza
LIVORNO – Che lo scalo labronico sia stato, nei secoli, un porto-guida anche a livello mediterraneo e non solo, ce lo dice la storia. Oggi sta tornando ad esserlo pure per atti giuridici, che cercano di chiarire diritti e doveri degli imprenditori e delle istituzioni in tempi di grande incertezza sulle leggi e sui decreti.
L’ultima sentenza del TAR di Firenze – seconda sezione – ha nei giorni scorsi ribadito che sulle banchine del porto labronico – e quindi, allargando il tiro, presumibilmente su tutte quelle dei porti italiani – non deve esistere un monopolio per ogni tipo di traffico. Nella fattispecie, la vertenza tra la Porto 2000 (gruppo Onorato) e la Grimaldi (gruppo omonimo) sulla concorrenza non può pregiudicare il traffico ro/ro e ro/pax di quest’ultima. Una sentenza complessa, articolata, che sembra anche far luce sulle zone d’ombra lasciate dalle leggi di riforma portuale e che a Livorno ma anche in tanti altri porti rendono a volte addirittura pericolose le concessioni di aree demaniali pubbliche e le autorizzazioni su quelle private.
Non entriamo nei dettagli, perché in questa sede ci interessano di più i principi. E perché probabilmente lo scontro non finirà qui. La vertenza era stata aperta dalla Porto 2000 nel 2019 contro l’utilizzo da parte della Grimaldi degli accosti in Sintermar 2 (14 E,F e G) e delle aree retrostanti per i traffici ro/ro e ro/pax. È la zona che ha visto nei giorni scorsi l’attracco della “Eco Livorno” Ecco la risposta del TAR sul dettaglio (316/21).
[hidepost]
“La pretesa esclusività del servizio passeggeri ha necessità di essere suffragata da riscontri espliciti, stante la natura eccezionale che una siffatta privativa verrebbe ad avere rispetto alle regole concorrenziali con permeano anche il settore dei porti (Regolamento UE n. 352 del 2017). Tali riscontri non sono tuttavia rinvenibili nella concessione n. 116 del 2006 di cui è titolare la Porto di Livorno 2000 s.r.l.”. La concessione della stazione marittima controllata da Moby “ha ad oggetto (art. 1) ‘l’utilizzazione di aree demaniali marittime site nel porto di Livorno per una superficie complessiva di mq 70.086, comprensiva anche di manufatti e strutture’ allo scopo (art. 3) ‘di mantenere e gestire un terminal finalizzato al traffico di passeggeri e al traffico crocieristico in transito per il porto di Livorno e servizi connessi’, senza tuttavia che vi sia alcun riferimento alla pretesa esclusività del traffico passeggeri nella sua totalità anche la di fuori dell’area demaniale indicata. Né riscontri sono rinvenibili nel Disciplinare della gara relativa alla scelta del socio di maggioranza della Porto di Livorno 2000 s.r.l.; anche in questo caso si indica (in particolare all’art. 6) il contenuto specifico della concessione del servizio di interesse generale ‘gestione della stazione marittima e servizio ai passeggeri’ (organizzazione degli spazi e della attività a favore dei passeggeri/croceristi nella stazione marittima, instradamento sottobordo dei passeggeri/croceristi, apprestamento e fornitura dei servizi ai passeggeri/croceristi quali servizio navetta, deposito bagagli, informazioni ecc.), senza tuttavia che si indichi in termini netti ed espliciti che si è in presenza di servizio riservato in esclusiva alla società medesima”.
[/hidepost]