Tempo per la lettura: 3 minuti

Ferrobonus, pronto il decreto con le modalità per le domande

ROMA – La Direzione Generale per il Trasporto Stradale e per l’Intermodalità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato il decreto inerente l’avvio della misura Ferrobonus per il biennio 2020-2021.

Le imprese ferroviarie e gli operatori logistici e gli operatori logistici già ammessi al precedente periodo di rendicontazione della misura che desiderano avere accesso agli incentivi anche nel periodo 2020-2021 dovranno inviare le proprie domande al MIT entro 45 giorni dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale dell Repubblica.

[hidepost]

La Regione Toscana sta concordando con il MIT l’Intesa Operativa che consentirà di integrare la misura statale con il fondo regionale specificamente definito dall’art. 16 della L.R.19 del 16.04.2019 e utilizzabile sulle percorrenze effettuate sul territorio regionale.

*

DISPONE – Art. 1 – Modalità di presentazione delle domande.

1. Le domande di accesso ai contributi a sostegno del trasporto ferroviario intermodale o trasbordato di cui al Regolamento 125/2017 devono pervenire esclusivamente via PEC al seguente indirizzo di posta elettronica incentivi.trasportointermodale@pec.mit.gov.it entro e non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

2. Le domande di accesso devono essere indirizzate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità, specificando con apposita dicitura nell’oggetto “contributo decreto Ferrobonus 2020-2021”, utilizzando per la presentazione i modelli allegati al presente provvedimento, ovvero:

a. l’allegato la contenente la domanda di accesso ai contributi o, in alternativa, l’allegato 1b nel caso di imprese già beneficiarie dei contributi nelle annualità 2017 e 2018;

b. l’allegato 2 contenente la dichiarazione sostitutiva relativa ai treni*km commissionati nel triennio 2012 – 2013 – 2014 (solo per le imprese che presentano l’allegato la).

c. l’allegato 3 esclusivamente per le imprese beneficiarie configurabili come operatori di trasporto combinato (MTO) come definito nel Regolamento 125/2017.

3. Ai fini di comprovare l’effettivo ribaltamento di cui all’articolo 11, comma 2, del Regolamento 125/2017, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – anche per il tramite del soggetto gestore di cui all’ articolo 4 del citato Regolamento – renderà disponibili in formato elettronico i modelli utili per i necessari adempimenti.

4. Per le imprese già beneficiarie della misura per le annualità 2017 e 2018 l’impegno ad incrementare il volume di traffico ferroviario di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) del Regolamento 125/2017 è da riferirsi al volume di traffico ferroviario in treni*km dell’ultimo periodo di incentivazione.

5. Le imprese già beneficiarie della misura per le annualità 2017 e 2018 non aderenti alla misura per le annualità 2020 e 2021 sono tenute al rispetto degli impegni assunti in fase di accesso ai contributi.

6. Il diritto al contributo dovrà essere comprovato, nel corso delle due annualità, a consuntivo di ciascuno periodo di dodici mesi di riferimento (31 agosto 2019 – 30 agosto 2020, 31 agosto 2020 – 30 agosto 2021), in ragione dei treni*km effettuati – così come previsto dall’articolo 7, comma 1 e comma 2 del Regolamento – previa presentazione del modello di cui all’allegato 4 (modello di rendicontazione) e con l’acquisizione di contratti con una o più imprese ferroviarie per servizi di trasporto intermodale o trasbordato con treni completi, nei termini di cui all’ articolo 13 comma 1, lettera a) e lettera b) del Regolamento 125/2017.

7. Ai fini del monitoraggio dell’obbligo di mantenimento, per ulteriori 24 mesi, del volume di traffico ferroviario raggiunto nell’ultimo periodo di dodici mesi di erogazione del contributo il quale si intende, per le imprese aderenti alla misura per le annualità 2020 e 2021, decorrente dal 30 agosto 2021, le imprese, nei termini di cui all’articolo 13, comma 5, del Regolamento trasmettono al Ministero l’elenco dei treni*chilometro effettuati e ulteriori elementi che saranno richiesti dal Ministero ai fini del monitoraggio. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, anche per il tramite del Soggetto gestore, renderà disponibili in formato elettronico, i modelli utili per la raccolta dei dati.

Art. 2 – Entrata in vigore.

1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione; è altresì pubblicato nei siti web istituzionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Soggetto gestore.

2. L’individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l’attuazione degli interventi “Ferrobonus” sono disciplinati nel Regolamento generale di cui al decreto interministeriale (MIT-MEF) 14 luglio 2017, n. 125.

Il Direttore Generale (Dott. Vincenzo Cinelli).

[/hidepost]

Pubblicato il
1 Aprile 2020

Potrebbe interessarti

La quiete dopo la tempesta

Qualcuno se lo sta chiedendo: dopo la tempestosa tempesta scatenata a Livorno dall’utilizzo del Tdt per le auto di Grimaldi, da qualche tempo tutto tace: sul terminal sbarcano migliaia di auto, la joint-venture tra...

Leggi ancora

Se rullano tamburi di guerra

Facciamo così: se avete voglia di ripassare con me un po’ di pillole di storia, che possono insegnarci qualcosa sull’attuale preoccupante rullo di tamburi di guerra, provo a pescare nella memoria.   Le spese per rinforzare...

Leggi ancora