“Niet” dal Garante della Concorrenza ai prezzi minimi prefissati
Secondo il giudizio emesso, non rappresentano “strumento idoneo a garantire qualità e sicurezza” – Contestato anche il parere dell’Osservatorio

Giovanni Pitruzzella
ROMA – Il Garante della Concorrenza ha contestato con il seguente atto la scelta delle tariffe minime per l’autotrasporto merci varata dal ministero – Ecco il documento.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 14 febbraio 2012, ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, così come introdotto dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, intende esprimere il proprio parere relativamente al contenuto di alcune determinazioni adottate dall’Osservatorio sulle attività di autotrasporto (di seguito anche “Osservatorio”) e a un decreto dirigenziale adottato dalla Direzione Generale per il Trasporto Stradale e l’Intermodalità presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (“Ministero”).
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Tali atti, dei quali l’Autorità è venuta a piena conoscenza in data 4 gennaio 2012 a seguito di notifica in copia di due ricorsi presentati al T.A.R. Lazio per l’annullamento dei medesimi atti, afferiscono nel loro complesso alla determinazione di costi minimi di esercizio per attività di autotrasporto di merci per conto di terzi. Siffatta determinazione discende dalle disposizioni di cui all’articolo 83-bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e da ultimo modificato con la legge 14 settembre 2011 n. 148, disposizioni sulle quali l’Autorità ha già avuto modo di intervenire più volte per segnalare le possibili distorsioni della concorrenza dalle stesse derivanti.
Nello specifico, con la sua determinazione del 2 novembre 2011 l’Osservatorio – un organo della Consulta generale per l’autotrasporto e la logistica (“Consulta”) – ha deliberato “i costi di esercizio e i costi minimi di esercizio che garantiscono il rispetto dei parametri di sicurezza normativamente previsti” per diverse tipologie di veicoli e viaggi, unitamente alla formula di aggiornamento mensile dei medesimi costi rispetto alla variazione dei prezzi del gasolio. Tale determinazione è stata riesaminata e rivista dalla successiva determinazione adottata il 14 dicembre 2011, senza tuttavia che la “impostazione metodologica posta a fondamento del calcolo dei valori dei costi minimi” della prima abbia subito variazioni di sorta; infine, il 21 dicembre 2011 l’Osservatorio ha emesso una determinazione concernente l’adeguamento al costo del carburante rilevato nel mese di novembre. Il ministero, dal canto suo, con il decreto dirigenziale n. prot. 234 del 22 novembre 2011 ha “ritenuto necessario dar corso alle determinazioni dell’Osservatorio”, dandone appositamente atto.
Presa conoscenza di tali atti, l’Autorità intende dunque esercitare i proprio poteri ai sensi del predetto art. 21-bis della legge n. 287/1990. Al riguardo, si considera come le determinazioni dell’Osservatorio e il decreto dirigenziale del ministero sopra citati risultino in contrasto con principi e disposizioni di tutela della concorrenza, a livello nazionale e comunitario, in quanto dispongono un’artificiosa fissazione di prezzi minimi per le attività di autotrasporto che, senza offrire alcuna fondata parametrazione a istanze di sicurezza proprie della circolazione stradale, corrispondono di fatto all’introduzione di tariffe obbligatorie sull’intero territorio nazionale, con significativi effetti anche rispetto al commercio tra stati membri dell’Unione Europea.
In linea con quanto l’Autorità ha già avuto modo di considerare nelle sue precedenti segnalazioni rispetto alle disposizioni di cui all’art. 83-bis del D.L. 25 giugno 2008, gli atti qui in esame non rappresentano in concreto uno strumento idoneo a garantire standard qualitativi e di sicurezza nella fornitura dei servizi di autotrasporto, limitandosi a irrigidire e sottrarre alla libera contrattazione delle parti una serie significativa di condizioni contrattuali in relazione alle quali – nell’ovvio rispetto degli obblighi di legge in materia di sicurezza, presidiati del resto da quanto già stabilito all’art. 4 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 – dovrebbero invece tipicamente esplicarsi le ordinarie dinamiche concorrenziali: tutto ciò, merita segnalare, in vista di un aumento dell’efficienza di un settore che risulta fondamentale per la competitività del sistema produttivo nel suo complesso.
Al contrario, l’applicazione di quanto stabilito dal citato art, 83-bis a mezzo delle determinazioni dell’Osservatorio – un organo della Consulta la cui composizione risulta caratterizzata dall’ampia presenza di rappresentanti di associazioni di categoria – comporta un regime amministrativo dei prezzi estremamente pervasivo, addirittura con interventi operanti su base mensile per la fissazione di determinate voci di costo. Si tratta di un regime che, anche in ragione dell’anzidetta composizione dell’ente, solleva tra l’altro perplessità pure per quanto riguarda i rischi di un più ampio coordinamento di settore, rischi che l’Autorità si riserva di valutare secondo le modalità più opportune e per la migliore valutazione delle quali, con l’occasione, viene richiesta all’Osservatorio la produzione di tutti gli atti sino ad ora adottati, ivi compresi i verbali di riunione, nonché una dettagliata esplicitazione dei rapporti operativi con la Consulta.
Alla luce di quanto sin qui considerato, l’Autorità rileva come gli atti oggetto del presente parere siano basati su una normativa che risulta in contrasto con i principi fondamentali della disciplina comunitaria e, in quanto tale, è disapplicabile. Pertanto, l’Autorità invita le amministrazioni destinatarie del presente parere, sulle quali grava l’obbligo di disapplicazione, a porre in essere le misure ritenute più opportune e adeguate a ripristinare corrette dinamiche concorrenziali rispetto alle attività di autotrasporto di merci per conto terzi, a partire dalla revoca delle determinazioni e del decreto dirigenziale sopra citati.
Ai sensi dell’articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/90, le medesime amministrazioni dovranno comunicare all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate. Laddove entro tale termine esse non dovessero confermarsi ai principi concorrenziali sopra espressi, l’Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.
Il presidente Giovanni Pitruzzella
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