Questi i tributi in “proroga di Ferragosto”
ROMA – Anche per il 2022 è operativa la cosidetta “proroga di Ferragosto”, ossia la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari la cui scadenza originaria è fissata nel periodo compreso tra il 1° al 20 agosto (che slitta al 22 agosto in quanto quest’anno il giorno 20 cade di sabato e quindi la scadenza viene rinviata al lunedì successivo).
Il rinvio dei termini di pagamento avviene senza alcuna maggiorazione rispetto a quanto originariamente dovuto e riguarda i versamenti da effettuarsi ai sensi degli articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs. 241/1997, ovvero imposte, contributi Inps e altre somme a favore di Stato, Regioni, Comuni o enti previdenziali, nonché ritenute e versamenti dei premi Inail.
A titolo puramente esemplificativo ecco di seguito i principali versamenti la cui scadenza originaria è fissata in una data compresa tra il 1° agosto e il 20 agosto e che, per effetto del citato slittamento passa al 22 agosto 2022.
– Versamento delle ritenute Irpef operate nel mese di luglio.
– Versamento del debito Iva mese di luglio (per contribuenti con liquidazioni mensili).
– Versamento del debito Iva secondo trimestre (per contribuenti con liquidazioni trimestrali).
– Versamento contributi previdenziali Inps e assistenziali Inail.
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L’Agenzia delle entrate ha precisato da tempo che la “proroga di ferragosto” si applica anche ai tributi, contributi e premi (comprese le sanzioni e gli interessi) dovuti a seguito di:
• ravvedimento operoso di cui all’articolo 13, D.Lgs. 472/1997;
• conciliazione giudiziale ai sensi dell’articolo 48, D.Lgs. 546/1992;
• concordato e definizione agevolata delle sanzioni previste dal D.Lgs. 218/1997;
• procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 16, D.Lgs. 472/1997;
• atto di irrogazione immediata delle sanzioni di cui all’articolo 17, D.Lgs. 472/1997. Sono invece sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini:
• per il pagamento delle comunicazioni di irregolarità a seguito di controlli
• automatizzati (articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973 e articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972),
• per i quali si ricorda che il “Decreto Ucraina” ha disposto transitoriamente un maggior termine di pagamento pari a 60 giorni in relazione agli avvisi bonari notificati nel periodo compreso tra il 21 maggio e il 31 agosto 2022 e pagati in unica soluzione;
• per il pagamento delle comunicazioni inviate dopo i controlli formali (articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973);
• per il pagamento degli atti di liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata;
• per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori (esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini Iva).
Si rammenta che il rinvio al 22 agosto opera anche con riferimento agli adempimenti tributari che scadono nello stesso periodo.
Come già segnalato nell’informativa del mese scorso sono rinviati al 22 agosto anche gli adempimenti che erano in scadenza a fine luglio (poiché il 31 luglio cadeva di domenica.
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