L’ANGOLO (del) MARITTIMISTA – Imponibilità IVA soste nei porti per carico e scarico merci

Luca Brandimarte
Il nostro collaboratore e avvocato Luca Brandimarte, junior advisor for EU and legal affairs anche in Assarmatori, affronta oggi il tema riguardante l’imponibilità IVA soste nei porti.
ROMA – L’inquadramento ai fini IVA delle soste c.d. “extra-franchigia” in ambito portuale – siano esse “demurrage”, “detention” o “port storage” – è stato per molto tempo una questione aperta foriera di molteplici dubbi interpretativi, e quindi di contenziosi in materia fiscale.
[hidepost]
La materia del contendere, infatti, aveva ad oggetto la presunta imponibilità al 22% dell’IVA di tali soste – rectius extra-soste – al momento in cui lo spedizioniere emetteva fattura di riaddebito al proprio cliente. Il tutto nonostante lo stesso avesse ricevuto l’analogo addebito, da parte della compagnia armatoriale e/o del terminalista, in regime di non imponibilità IVA ex Articolo 9, comma 1 del D.P.R. n. 633/1972 (“D.P.R.”).
Sul punto, tuttavia, lo scorso 27 novembre è intervenuta con proprio parere la Direzione Centrale Grandi contribuenti – Settore Consulenza – dell’Agenzia delle Entrate (“Agenzia delle Entrate”) cercando di dirimere, una volta per tutte, la questione de quo.
Vediamo di cosa si tratta.
Anzitutto, è opportuno chiarire preliminarmente che, nell’ambito delle spedizioni marittime e dei relativi costi di spedizione, assumono rilevanza i termini “demurrage”, “detention” e “port storage”. Con riferimento alle prime, comunemente note anche come “soste”, ci si riferisce a specifiche fees applicate dalle compagnie di navigazione per l’utilizzazione dello spazio del terminal. Dopo un certo numero di giorni nel quale l’utilizzo viene concesso gratuitamente segue, infatti, l’applicazione delle relative tariffe. Le “detention”, invece, che attengono all’utilizzazione dell’equipment – rectius del container – si applicano quando, in caso di esportazione, una volta ritirato il container vuoto dal terminal questo viene riconsegnato oltre i termini stabiliti dalla compagnia. Da ultimo, vi sono le “port storage” che hanno la medesima natura delle demurrage ma sono direttamente applicate dal terminal portuale e possono essere cumulabili alle stesse.
Fatta questa breve premessa, utile ad inquadrare la fattispecie che ci occupa, siamo adesso in grado di esaminare – seppur brevemente – la posizione assunta dall’Agenzia dell’Entrate la quale, lo ricordiamo, è intervenuta nel tentativo di risolvere definitivamente il tema della corretta individuazione ai fini IVA delle sopracitate soste extra-franchigia in porto.
Punto centrale della questione, in sostanza, è capire se sia possibile o meno mantenere il regime di non imponibilità delle “soste” riaddebitate dagli spedizionieri ai propri clienti equiparandole alle prestazioni ricevute dagli spedizionieri dai propri fornitori (e cioè terminalisti e compagnie di navigazione).
L’Agenzia delle Entrate, quindi, si è espressa sottolineando – da un lato – il fatto che le sopracitate soste extra-franchigia sembrerebbero corrispondere alle controstallie ai sensi di quanto previsto dall’Articolo 446 del Codice della Navigazione (consistenti sostanzialmente in una penalità contrattualmente prevista volta a sanzionare il mancato compimento delle operazioni di imbarco/sbarco entro i termini previsti dal contratto fino al completamento delle medesime) e – dall’altro lato – che, sotto il profilo IVA, trattandosi di fatto di controstallie, le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi sarebbero escluse dalla base imponibile IVA ai sensi del D.P.R. citato.
In sostanza, quindi, l’Agenzia ha precisato che le somme che lo spedizioniere, a seguito del versamento degli importi dovuti alla compagnia di navigazione o al terminalista a titolo di demurrage e/o detention, addebita al proprio cliente, come conseguenza di un comportamento inadempiente in fase di ricevimento della merce, sarebbero qualificabili come una sorta di “risarcimento” del danno provocato dal ritardo nel completamento delle operazioni e, come tali, escluse dalla base imponibile IVA ai sensi dell’Articolo 15, comma 1, n. 1 del D.P.R..
In conclusione, quindi, interpretando le extra-soste come “penalità contrattuali” sia le fatture ricevute dall’armatore, sia quelle provenienti dal terminalista, nonché il successivo riaddebito del mero costo delle medesime ai clienti da parte dello spedizioniere sembrerebbero dover avvenire – pro-futuro – in linea con il citato D.P.R. e quindi in regime di non imponibilità IVA.
[/hidepost]