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L’angolo (del) marittimista – Natura giuridica delle operazioni di rizzaggio

Luca Brandimarte

Il nostro collaboratore dottor Luca Brandimarte, junior advisor for EU and legal affairs anche in Assarmatori, affronta oggi il tema riguardante la natura giuridica di rizzaggio.

ROMA – In questo nuovo numero della nostra rubrica, affrontiamo oggi una tematica di attualità riguardante la natura giuridica delle operazioni di rizzaggio del carico rotabile (i.e. automezzi) a bordo di navi. Il tutto con particolare riferimento al caso delle navi Ro/Ro.

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Anzitutto, preme osservare che con il termine rizzaggio ci si riferisce a tutte quelle operazioni e procedure volte a legare – rectius mettere in sicurezza – i beni trasportati via mare mediante “rizze” in modo tale da evitare che durante la navigazione la merce, a causa dei movimenti della nave, possa subire danni.

In generale, le modalità di messa in sicurezza della merce trasportata via mare a bordo delle navi devono seguire quanto previsto all’interno del manuale sulla messa in sicurezza del carico, il c.d. “Cargo Security Manual” copia del quale, come previsto dalla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (“SOLAS”), deve essere presente a bordo di ogni unità iscritta nei registri degli Stati Membri IMO.

Fatta questa breve premessa sulla definizione delle operazioni di rizzaggio, occorre tuttavia tentare di inquadrare la natura giuridica di tali operazioni su navi Ro/Ro stabilendo, in particolare, se sia possibile o meno per il personale di bordo effettuare in autoproduzione tali operazioni, senza cioè avvalersi dell’ausilio dell’operatore terminalista o della manodopera dell’impresa portuale.

Sul punto, v’è stato da sempre un forte contrasto, sia a livello dottrinale, sia giurisprudenziale. Se da un lato, infatti, v’è chi sostiene che tali operazioni – nell’ottica di una maggiore tutela della sicurezza della navigazione – spettino al personale di bordo, dall’altro, non manca chi sostiene l’esatto contrario.

Ma vi è di più. Sotto altro profilo, infatti, oggetto di dibattito è stata l’opportunità di inquadrare le operazioni di rizzaggio (e quindi di derizzaggio), da un lato, nell’alveo dei c.d. “servizi tecnico nautici”, sulla scorta del fatto che tali operazioni dovrebbero essere effettuate dall’equipaggio di bordo in quanto rientranti tra i soggetti deputati a presidiare la sicurezza della navigazione mentre, dall’altro lato, nell’ambito delle operazioni portuali. In quest’ultimo caso, infatti, il rizzaggio/derizzaggio rientrerebbe nella sfera di applicazione dell’articolo 16 della Legge n. 84/94 e quindi dovrebbe essere effettuato dalla manodopera dell’impresa portuale e/o dal terminalista, salvo la possibilità per la compagnia di navigazione di operare in regime di autoproduzione previa idonea autorizzazione da parte dell’Amministrazione competente.

Tali considerazioni si inseriscono in un quadro giurisprudenziale assai variegato. In un primo risalente orientamento, infatti, la giurisprudenza di merito aveva qualificato il rizzaggio ed il derizzaggio come “operazioni nautiche” negando, di fatto, la possibilità che potessero essere effettuate da soggetti diversi dal terminalista e/o dai lavoratori portuali.

Successivamente, l’AGCM parrebbe aver ripreso un orientamento dottrinale secondo il quale il rizzaggio potrebbe essere accostabile alla figura dei servizi tecnico nautici, guisa che l’autoproduzione di tali servizi non potrebbe prescindere dall’autorizzazione e dal controllo dell’Amministrazione competente che dovrà valutare: (i) la capacità del richiedente di (auto)produrre i tali servizi; (ii) se le modalità di erogazione del servizio siano rispondenti o meno ad esigenze di natura pubblicistica.

Da ultimo non si può non considerare un recente orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui le operazioni di rizzaggio e derizzaggio: (a) non possono essere effettuate senza una apposita autorizzazione dell’Amministrazione competente – rectius dell’AdSP, in quanto strettamente connesse a questioni inerenti la sicurezza della navigazione; (b) rientrerebbero nell’alveo dei servizi portuali in quanto attività di “ausilio” delle operazioni portuali, con la conseguenza che sarebbe legittimo condizionarne lo svolgimento alla preventiva autorizzazione espressa da parte dell’Amministrazione competente.

In conclusione, non possiamo fare altro che prendere atto della mancanza di certezza circa un univoco inquadramento giuridico delle operazioni di rizzaggio e derizzaggio, con la conseguenza che gli operatori del settore debbano – per il momento – affrontare la questione che ci occupa valutando caso per caso, anche in ragione del singolo scalo portuale d’interesse.

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Pubblicato il
30 Novembre 2019

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