Così sono legge i “correttivi” alla Riforma
ROMA – Adesso è ufficiale: il presidente della Repubblica ha firmato, inviandolo alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione, il decreto legislativo con i “correttivi” alla riforma portuale Delrio. Appena sarà pubblicato sulla Gazzetta, come noto, il decreto sarà operativo. E le sue conseguenze non mancheranno di portare alcuni significativi cambiamenti al testo stesso della riforma.
Sul piano politico, il provvedimento comporta l’esclusione di coloro che hanno cariche elettorali (sindaci, presidenti di Regione, etc) dai comitati di gestione delle Autorità di sistema. Come scriviamo in questa stessa pagina, Delrio è categorico nel difendere questa norma, riferendosi anche al presidente della Regione Debora Serracchiani. Insomma, l’ha avuta vinta lui: salvo ovviamente ricorsi o altri inghippi, che nella patria del Diritto (e del Rovescio) non mancano mai.
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Sul piano più tecnico, il decreto ridisegna i piani regolatori dei sistemi portuali, dando precise attribuzioni ai presidenti. (art 1). Significativo che il documento di pianificazione strategica deve essere “coerente al piano nazionale dei trasporti”, riguardare tutta la circoscrizione doganale, coinvolgere tutti i porti di ogni sistema, individuare le aree destinate a funzioni strettamente portuali e retro-portuali (novità), quelle di interazione porto-città e i collegamenti infrastrutturali dell’ultimo miglio di tipo viario e ferroviario “con gli attraversamenti dei centri urbani”. Significativo che (art. 1 ter) “la pianificazione delle aree con funzione di interazione porto-città è stabilita dai Comuni, previo parere della competente Autorità di sistema portuale”. Il documento di pianificazione portuale è sottoposto al parere di ciascun Comune territorialmente interessato che si esprime entro e non oltre 45 giorni dal ricevimento dell’atto”. Anche la Regione è chiamata ad approvarlo entro 60 giorni, previa intesa con il ministero MIT “che si esprime sentita la conferenza nazionale”.
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Nelle 12 pagine del decreto c’è anche l’invito all’indicazione delle aree per il ricovero a secco delle imbarcazioni da diporto, l’eventuale utilizzo per il turismo nautico di aree o strutture non operative, la regolamentazione della VAS per i cambi di destinazione, il finanziamernto dei piani operativi d’intervento per il lavoro portuale (una quota delle risorse di cui all’art. 17 comme 15/bis senza ulteriori oneri a carico dello Stato). Il diritto di voto del direttore marittimo nel comitato di gestione rimane “limitato nelle sole materie di propria competenza”. Il comitato di gestione può funzionare anche se manca qualcuno, basta “la metà più uno dei componenti”. Prevista la creazione dello Sportello Unico Amministrativo nelle varie AdSP. Eccetera eccetera. Postilla, che lascia qualche dubbio: a tutti questi provvedimenti non debbono derivare oneri per lo Stato. Domandina: e chi paga? Sperando che non debbano essere, come troppo spesso accade, gli operatori…
Antonio Fulvi
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