La mannaia del ministro Guidi sui porti
Dal dicastero dello Sviluppo Economico i criteri voluti da Bruxelles sulla concorrenza in banchina, sul lavoro e sui servizi tecnico-nautici

Federica Guidi
ROMA – Pubblichiamo integralmente il testo dell’art. XX della bozza di decreto legge del ministero dello Sviluppo Economico sui temi della concorrenza in ambito portuale, oggetto di una crescente polemica a livello nazionale; con l’avvertenza che si tratta di una prima bozza, probabilmente ispirata da Bruxelles ma ancora modificabile.
Art. XX (Conflitti di interesse delle Autorità portuali)
1 – All’art. 6 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 il comma 6 è sostituito dal seguente: “Le Autorità portuali non possono esercitare, né direttamente né tramite la partecipazione di società, operazioni portuali ed attività ad esse strettamente connesse, né partecipare a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle autorità medesime, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell’intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche”. Le partecipazioni delle Autorità portuali nelle società di cui al comma qui sopra sono dismesse con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre 2015.
[hidepost]Art. XX (Durata delle concessioni)
All’art.18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 sono apportate le seguenti modifiche:
– Al comma 1 lettera a) dopo le parole “La durata della concessione” sono aggiunte le seguenti: “in modo proporzionale all’entità degli investimenti effettuati al fine di assicurare l’equilibrio economico-finanziario della concessione”.
– Al comma 7 le parole “non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l’attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella in cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati” sono soppresse.
Le concessioni di cui agli art 6, comma 5 e 18, comma 1 della legge 84/94 non possono essere prorogate oltre il termine già previsto dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora siano state affidate senza ricorrere a una gara ad evidenza pubblica, cessano entro il 30 dicembre 2016. Le Autorità portuali, d’intesa con l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, possono adottare un termine diverso al fine di assicurare l’equilibrio economico-finanziario della concessione.
Il decreto di cui al comma 1 dell’art.18 della legge 84/94 è adottato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
All’art. 16 della legge 84/94 il comma 7 è abrogato.
Art. XX (Servizi tecnico-nautici)
All’art. 14 della legge 84/94 dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:
1-quater: l’Autorità portuale sentita l’Autorità marittima individua una delle seguenti modalità di svolgimento dei servizi di cui al comma 1-bis – A) – regime di libera iniziativa economica B) – Affidamento in esclusiva mediante procedura di evidenza pubblica, previa definizione degli eventuali obblighi di servizio pubblico.
1-quinquies: al fine di garantire che la gestione del servizio risponda ad esigenze di efficienza, l’Autorità portuale qualora non intenda far ricorso alla libera iniziativa economica, deve indicare le ragioni di carattere economico o di sicurezza che giustificano tale scelta e chiedere il parere preventivo e vincolante dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato che si pronuncia entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Ai fini del parere, l’Autorità portuale deve inviare all’Autorità garante della concorrenza e del mercato una relazione da cui emergano le valutazioni di convenienza economica e finanziaria o di sicurezza della forma di gestione prescelta, tenendo conto degli obblighi di servizio pubblico, della qualità e del grado di efficienza ed economicità del servizio. Decorso il termine di 60 giorni, il parere, se non reso, si intende espresso in modo favorevole”.
All’art 14, comma 1-bis della legge 84/94 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “i criteri sono basati sul principio Price-Cap, inteso come limite massimo della variazione di prezzo vincolata per un periodo pluriennale, sentita l’Autorità di regolamentazione dei Trasporti”.
Gli affidamenti diretti di cui all’art.14 comma 1-bis della legge 84/94 cessano a far data dal 31 dicembre 2015.
L’art. 17 della legge 84/94 è abrogato. Gli affidamenti diretti dei servizi di cui allo stesso articolo cessano entro il 31 dicembre 2015.
Sono abrogate le disposizioni del Codice della Navigazione incompatibili con le disposizioni del presente articolo. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge il ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con proprio regolamento, individua espressamente le disposizioni abrogate ai sensi del presente comma”.
[/hidepost]