Sulle tasse e i diritti marittimi nuova grandinata di aumenti
Un complesso meccanismo di adeguamenti prevede scatti da questo gennaio fino al gennaio 2014 con recuperi dal 1993 – Oneri ridotti per i soli punti franchi di Trieste – Nuovo meccanismo per i futuri adeguamenti Istat
ROMA – Alla grandinata di aumenti di tariffe, di balzelli e di tasse che il governo Monti ha varato, non mancava che un nuovo pesante aggravio sui porti. Ed ecco che, puntuale all’inizio dell’anno, è arrivato un decreto interministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio scorso con l’aumento delle tasse portuali e “degli altri diritti marittimi”; una parte degli aumenti scattano direttamente da quest’anno mentre una seconda parte è programmata per il 2014.
[hidepost]Tralasciando le numerose premesse, che si riallacciano all’iter legislativo delle varie tassazioni, ecco quanto stabilisce il decreto firmato dai ministri Passera e Grilli, e inviato per copia alle Autorità portuali e alle Capitanerie dal direttore generale per i porti del ministero delle Infrastrutture Caliendo.
Articolo Unico
1. Le aliquote relative alla tassa di ancoraggio e alla tassa portuale di cui al regolamento citato nelle premesse sono aumentate nella misura risultante in cifra calcolata applicando su ciascuna di esse il 75% del tasso d’inflazione FOI accertato dall’ISTAT per il periodo dal 1º gennaio 1993 al 31 dicembre 2011, risultato pari al 59,3%, con la seguente gradualità:
a) con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono aumentate in misura pari al 33% dell’aumento complessivo in cifra come sopra calcolato;
b) con decorrenza dal 1º gennaio 2013, sono ulteriormente aumentate in misura pari al 33% dell’aumento complessivo in cifra come sopra calcolato;
c) con decorrenza dal 1º gennaio 2014, sono ulteriormente aumentate in misura pari al 34% dell’aumento complessivo in cifra come sopra calcolato.
Gli importi aggiornati delle aliquote di cui al presente comma sono indicati, rispettivamente, nella tabella A e nella tabella B, allegate al presente decreto.
2. Per i soli punti franchi del porto di Trieste e fino al raggiungimento delle aliquote di cui al comma 1 vigenti negli altri porti, le aliquote relative alla tassa erariale e alla tassa portuale, rispettivamente previste dagli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 settembre 1989, n. 339, sono aumentate nella misura risultante in cifra calcolata applicando su ciascuna di esse il tasso d’inflazione FOI accertato dall’ISTAT per il periodo dal 1º gennaio 1993 al 31 dicembre 2011, con la seguente gradualità:
a) con decorrenza dalla data di entrata in vigor del presente decreto, sono aumentate in misura pari al 33% dell’aumento complessivo in cifra sopra calcolato;
b) con decorrenza dal 1º gennaio 2013, sono ulteriormente aumentate in misura pari al 33% dell’aumento complessivo in cifra sopra calcolato;
c) con decorrenza dal 1º gennaio 2014, sono ulteriormente aumentate in misura pari al 34% dell’aumento complessivo in cifra sopra calcolato.
Gli importi aggiornati delle aliquote di cui al presente comma sono indicati nella tabella C, allegata al presente decreto.
3. A decorrere dalla data in entrata in vigore del presente decreto le tasse e gli altri diritti marittimi previste dagli articoli 5, 7, 14, 16, 23, 24, 25, 43 e 44 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, sono aumentati nella misura risultante in cifra calcolata applicando su ciascuna di esse il 75% del tasso d’inflazione FOI accertato dall’ISTAT per il periodo dal 1º gennaio 1993 al 31 dicembre 2001, con la seguente gradualità:
a) con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono aumentate in misura pari al 33% dell’aumento complessivo in cifra come sopra calcolato;
b) con decorrenza dal 1º gennaio 2013, sono ulteriormente aumentate in misura pari al 33% dell’aumento complessivo in cifra come sopra calcolato;
c) con decorrenza dal 1º gennaio 2014, sono ulteriormente aumentate in misura pari al 34% dell’aumento complessivo in cifra come sopra calcolato.
Sono esclusi dagli aumenti di cui al presente comma i tributi di cui al titolo IV della legge 9 febbraio 1963, n. 82.
4. Negli anni successivi al 2014, ai sensi dell’art. 4 comma 2, del regolamento, l’adeguamento è effettuato annualmente in ragione del 75% del tasso d’inflazione FOI accertato dall’ISTAT per l’anno precedente e decorre dal 1º febbraio di ciascun anno.
5. Per le tasse di cui al comma 2, per i punti franchi del porto di Trieste, negli anni successivi al 2014, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del regolamento, l’adeguamento è effettuato annualmente in ragione del tasso d’inflazione FOI accertato dall’ISTAT per l’anno precedente e decorre dal 1º febbraio di ciascun anno, fino al raggiungimento delle aliquote vigenti negli altri porti.
6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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