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Dotazioni di sicurezza, nuovi chiarimenti

Nella foto: Una zattera di salvataggio costiera Eurovinil.

ROMA – La direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha risposto ai quesiti posti da Confindustria Nautica fornendo indicazioni operative sui mezzi di salvataggio e sulle dotazioni di sicurezza delle unità da diporto, a seguito della ormai nota riforma del Regolamento di attuazione del Codice della Nautica da diporto.

L’Associazione nazionale di categoria del diporto – scrive Confitarma nautica – esprime soddisfazione per il proficuo confronto da tempo avviato con la Direzione del MIT e per l’aver disposto i suddetti chiarimenti con molto anticipo rispetto alla prossima stagione. Ecco i chiarimenti.

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Per i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza individuali, la Circolare chiarisce che già a datare dal 18 gennaio 2024, il fabbricante deve fornire la documentazione a corredo contenente le raccomandazioni per il loro impiego oppure di stampigliare le medesime sul prodotto stesso (articolo 52, ultimo alinea, e articolo 69, ultimo alinea, del decreto n. 146/2008).

Per i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza realizzati o assemblati in data anteriore, il fabbricante ha l’obbligo di mettere a disposizione dei clienti le raccomandazioni attraverso la loro pubblicazione in formato PDF scaricabile sul sito internet aziendale, ovvero in formato cartaceo.

Il diportista ha l’obbligo di procedere eventualmente alla sostituzione dei prodotti che, secondo le raccomandazioni del fabbricante, siano scaduti o il cui rinnovo è consigliato per vetustà.

In sede di accertamento, in navigazione o all’ormeggio, l’eventuale assenza delle raccomandazioni a bordo non è sanzionabile dagli organi di controllo sino al 21/10/2025.

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Circa la prescrizione di marcare i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza con il numero di iscrizione dell’unità, detta identificazione avviene a cura del proprietario, dell’utilizzatore in locazione finanziaria o dell’armatore sull’apposita etichetta del mezzo di salvataggio o sistema similare o, in assenza, con l’utilizzo di un pennarello indelebile direttamente sul dispositivo stesso.

Ovviamente la disposizione si applica alle sole unità da diporto iscritte; tuttavia i natanti da diporto hanno la facoltà di marcare in modo indelebile i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza presenti a bordo, in modo che essi siano riconducibili all’unità da diporto di appartenenza e al suo proprietario.

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Le unità che navigano oltre 12 miglia di distanza dalla costa ed entro il limite dell’area di ricerca e soccorso nazionale (SAR) possono avere a bordo la zattera costiera in luogo di quella oceanica “se munite di strumenti elettronici per la geo-localizzazione” (articolo 54, comma 1, del decreto n. 146/2008). Viene chiarito che si intendono il GPS e l’E.P.I.R.B. contemporaneamente presenti a bordo e che quest’ultimo può essere sostituito dal telefono satellitare dotato di dispositivo di invio di messaggio di soccorso all’Italian Maritime Rescue Coordination Centre (I.M.R.C.C.).

Per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa battello la zattera costiera può essere sostituita dal battello pneumatico (articolo 54, comma 2, del decreto n. 146/2008), ma: deve avere lunghezza non inferiore a 2,5 metri, deve avere una portata almeno pari al numero delle persone presenti a bordo, compreso l’eventuale equipaggio, deve essere mantenuto gonfio, posto sul ponte in posizione di navigazione e non capovolto, in modo da poter essere varato attraverso dispositivi ad azione (anche) manuale; in caso di navi, devono essere almeno due battelli, di portata complessiva pari almeno al numero massimo di persone che l’unità è abilitata a trasportare compreso l’eventuale equipaggio; già a una prima verifica a vista da parte degli organi di controllo i battelli devono mostrarsi integri, privi di scollamenti e in buono stato di conservazione; ogni battello pneumatico deve essere dotato delle dotazioni minime di emergenza previste per la zattera costiera e il loro contenitore: a) è collegato a un’ancora galleggiante tramite una sagola galleggiante di trenta metri di lunghezza, il cui carico di rottura deve essere non inferiore a 5 kN, b) è ermetico e richiudibile, c) reca stampigliata l’indicazione del fabbricante, il suo contenuto e le singole quantità dei materiali, evidenziando quelli soggetti a scadenza, d) è munito di nastro adesivo; i materiali deperibili delle dotazioni minime di emergenza (acqua e batterie elettriche) sono sostituiti alle date indicate nelle raccomandazioni del fabbricante a cura del proprietario o dell’eventuale utilizzatore in locazione finanziaria (articolo 52 del decreto n. 146/2008).

Pubblicato il
22 Gennaio 2025
Ultima modifica
23 Gennaio 2025 - ora: 13:41

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