Finalmente, il Codice della Nautica
ROMA – È stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 il Regolamento di attuazione del Codice della Nautica da diporto. Atteso da quattro anni e mezzo, consente di rendere operative le riforme legislative del Codice di settore, a cominciare da una serie di importanti semplificazioni.
“Si è trattato di un percorso non facile, che ha richiesto la firma concertata di ben 14 Ministri e ha visto in prima fila l‘Associaizone nazionale di categoria dell’industria e della filiera nautica per ottenere le semplificazioni per imprese e utenti”, dichiara Marina Stella, direttore generale di Confindustria Nautica.
Per quanto riguarda i natanti, al fine di sostenere la piccola nautica, nell’ambito della disciplina delle aree portuali sono individuati specifici spazi destinati all’ormeggio, anche a secco, delle unità fino a 6 metri, nonché gli scivoli pubblici per la messa in acqua delle medesime unità e la sosta dei relativi carrelli.
Nell’istituire i campi boa e i campi di ormeggio attrezzati, i gestori delle aree marine protette tengono in dovuta considerazione le unità da diporto appartenenti alla nautica sociale e disciplinano le eventuali agevolazioni per le medesime.
Ai fini della sicurezza, previste le istruzioni essenziali per il comando di natanti da diporto concessi in locazione senza obbligo di patente nautica anche in lingua inglese.
Patentino: coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età possono conseguire l’abilitazione diurna, entro sei miglia dalla costa, per unità fino a 10 metri dotate di motori con potenza non superiore a 85 Kw o a 115,6 CV (e comunque un con cilindrata non superiore a 1900 cc, se a carburazione o a iniezione diretta a due tempi fuoribordo o a 2400 cc, se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuoribordo non sovralimentato o a 1500 cc, se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuoribordo sovralimentato o a 1700 cc, se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entrobordo non sovralimentato o a 1200 cc, se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entrobordo sovralimentato o a 2400 cc, se a ciclo diesel entrobordo non sovralimentato o a 2000 cc, se a ciclo diesel entrobordo sovralimentato oppure in caso di moto d’acqua, a 1000 cc a due tempi o a 1700 cc se a quattro tempi non sovralimentato o a 1200 cc se a quattro tempi sovralimentato, e comunque in tutti i casi con potenza non superiore a 85 Kw o a 115,6 CV, conseguita a seguito della frequenza di un corso formativo, integrato da esercitazioni pratiche di navigazione e manovre a motore, nonché del superamento di una prova a quiz di idoneità finale.
Esami patente: Il candidato che avendo superato la prova teorica non ha sostenuto o superato per due volte la prova pratica, può sostenere nuovamente la sola prova pratica.
Per motivi di lavoro o di studio è possibile sostenere l’esame in una provincia diversa da quella di residenza.
Raccomandazioni del fabbricante: per le dotazioni di sicurezza sono introdotte le raccomandazioni del fabbricante, indicate nella documentazione a corredo o stampigliate sul prodotto.
Dotazioni raccomandate: Oltre alle dotazioni obbligatorie è previsto un elenco di dotazioni raccomandate:
Per tutte le unità | Senza limite | Entro 50 miglia | Entro 12 miglia | Entro 6 miglia |
ancora | x (2) | x | x | x |
cima idonea per il traino dell’unità | x | x | x | x |
cime di ormeggio | x (4) | x (4) | x (3) | x (2) |
parabordi | x | x | x | x |
mezzo marinaio | x | x | x | |
secchio | x | x | x | |
torcia stagna | x | x | x | |
coltello galleggiante | x | x | x | |
coni di legno tenero per le prese a mare | x | x | ||
attrezzi e parti di ricambio | x | x | ||
tabella di stivaggio dell’equipaggiamento di sicurezza | x | x | x | |
salvagente anulare aggiuntivo o sistema galleggiante di recupero “uomo a mare” | x | x | x | |
bussola magnetica aggiuntiva (se a bordo c’è una bussola elettronica) | x | |||
VHF aggiuntivo, anche portatile | x | |||
sistema di allarme e/o localizzazione dell’uomo in mare | x | x |
Aggiuntive per le unità a vela | Senza limite | Entro 50 miglia | Entro 12 miglia | Entro 6 miglia |
antenna VHF di riserva | x | |||
cesoie | x | |||
banzigo per albero | x | |||
set per riparazione vele | x | |||
ancora galleggiante | x |
Limiti di velocità: Entro il limite di 500 metri dalla costa il limite di velocità è di 8 nodi; all’interno dei porti, e nelle rade dove si trovano unità all’ancora è di 3 nodi.
Rumori molesti: entro i 500 metri di distanza dalla costa è vietato di produrre rumori molesti.
E’ infine prevista una disciplina per l’utilizzo dei droni ai fini commerciali.