Così l’UE tassa le AdSP
ROMA – “In merito alla sentenza emessa dal Tribunale a Lussemburgo relativa al ricorso presentato sul tema della tassazione delle Autorità Portuali in Italia – ha scritto alla vigilia di Natale il presidente di Assorporti Rodolfo Giampieri – abbiamo immediatamente riunito le AdSP, unitamente al pool di giuristi che ci ha rappresentato in giudizio, per raccogliere commenti e fare un’analisi dettagliata degli effetti della stessa. Uno studio che richiede un tempo congruo per analizzare efficacemente tutta la sentenza.
Nel pieno rispetto di quanto deciso dal Tribunale, continueremo il confronto con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per tutti gli approfondimenti del caso, al fine di consentire alle AdSP di proseguire con le loro attività in maniera unitaria nell’interesse generale del nostro Paese.”
L’Italia si è battuta, per il momento invano, sul tema tassazione che l’UE intende imporre. “Le Autorità di Sistema Portuale rientrano tra i soggetti passivi dell’IRES previsti dall’articolo 73, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, nei confronti delle quali il presupposto d’imposta si verifica in modo unitario e autonomo”. Lo sostiene l’emendamento riformulato da Salvatore Margiotta teso a modificare l’articolo 6 della legge 84/1994, in risposta alle richieste della Commissione UE nei confronti del sistema portuale italiano: emendamento che ha avuto l’ok del governo, dopo l’approvazione in Commissione: ma che alla corte europea di Lussemburgo evidentemente non è bastato.
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“Non costituisce esercizio di attività commerciali, in quanto esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici – aveva puntualizzato l’emendamento – l’attività di prelievo autoritativa delle tasse di ancoraggio, delle tasse portuali sulle merci sbarcate e imbarcate e delle tasse per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 16 della presente legge – continua il testo -. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze sono determinati i limiti minimi e massimi stabiliti, nonché i criteri per la determinazione degli stessi, per ciascuna tipologia dei prelievi”.
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