L’associazione sportiva fasulla
LIVORNO – Nell’ambito dei servizi coordinati dal comando provinciale di Livorno della Guardia di Finanza finalizzati ad individuare i casi più consistenti di evasione e inosservanza delle regole poste a base della leale concorrenza, i finanzieri hanno portato a termine un’articolata attività ispettiva nei confronti di una sedicente “associazione sportiva dilettantistica” (a.s.d.), in realtà dimostratasi una vera e propria attività commerciale: un istituto di bellezza e cura della persona specializzato in ciglia e sopracciglia.
In dettaglio, le Fiamme Gialle hanno effettuato una complessa indagine di polizia economico-finanziaria, anche con sviluppo di accertamenti contabili, interviste a “clienti” e approfondimento delle presunte (e fallaci) qualifiche di “socio” nei confronti di centinaia di persone, parte delle quali risultavano “sulla carta” associate, così da sfruttare irregolarmente i vantaggi fiscali consentiti dal legislatore ai veri enti associativi.
È quindi emerso come i “presunti” soci non abbiano mai in realtà rivestito questo ruolo e non abbiano mai partecipato all’attività associativa, come invece prevedono le norme. Quali “semplici clienti” (oltre 400) hanno invece fruito di servizi dei “cura della persona” offerti, pagando il corrispettivo (esentasse) e senza alcun tipo di contatto e/o effettiva partecipazione alla sedicente “associazione”. L’analisi dei flussi finanziari nei confronti della finta a.s.d., in realtà vero e proprio “evasore totale”, ha fatto emergere come nel corso di 5 anni siano stati incassati oltre 200mila euro non dichiarati al Fisco, con collegate violazioni IVA per ulteriori 100mila euro.
La finta associazione non ha rispettato i requisiti previsti, perdendo la qualificazione di ente associativo (ed i relativi benefici fiscali) e inquadrandosi piuttosto quale vera e proprio società/impresa, con tutti gli obblighi contabili conseguenti. In sostanza è stato fatto un uso distorto dello strumento associazionistico al solo fine di eludere il fisco e fare concorrenza sleale alle analoghe attività imprenditoriali che rispettano le norme, talchè l’ente è stato riqualificato in soggetto esercente “di fatto” un’attività d’impresa, con conseguente rideterminazione della base imponibile ai fini IRES, IRAP ed I.V.A. La sedicente “associazione” è risultata carente dei requisiti necessari per usufruire del regime fiscale agevolativo previsto dalla legge n. 398/91, in particolare l’assenza di democraticità/reale partecipazione della compagine sociale, attesa la sostanziale esclusione degli associati dalla vita associativa e dalla partecipazione alla volontà collettiva dell’ente.
Oltre alle contestazioni fiscali, è altresì emerso l’impiego di una lavoratrice “in nero”, con conseguenti sanzioni calcolate in oltre 15.000 euro.