Omicidio nautico, le pene
ROMA – L’omicidio nautico è diventato reato punibile con un apposito articolo di legge. È stato aggiornato l’Art 589-bis del Codice Penale il cui incipit è: chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da due a sette anni.
L’omicidio nautico prevede alcune aggravanti di pena relative alla conduzione in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Ecco dunque una estrema sintesi delle pene previste: da 2 a 7 anni reclusione, per aver causato la morte di una persona; da 8 a 12 anni di reclusione, se omicidio avviene in condizioni di ebbrezza/stupefacenti; fino a 18 anni reclusione per aver causato la morte di più persone; aggravanti di pena previste in caso di veicolo non assicurato o patente nautica scaduta.