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Canoni demaniali marittimi ‘23: i possibili sviluppi

Luca Brandimarte

Il nostro ormai storico collaboratore malgrado la giovane età, avvocato 👤 Luca Brandimarte – “Ports, Logistics & Competition – Responsabile Porti” in ambito Assarmatori – ha elaborato il seguente studio sul delicato tema del rinnovo dei canoni marittimi e le relative contestazioni: tema che si sta prestando a molteplici interpretazioni.

ROMA – Come noto, molto scalpore ha destato l’applicazione del Decreto del 30.12.2022 con il quale il MIT ha fissato l’adeguamento delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime, a decorrere dal 1° gennaio di quest’anno, nella misura del + 2️⃣5️⃣,1️⃣5️⃣%. Tale aumento è il risultato ottenuto dalla media aritmetica, per il periodo settembre 2021 – settembre 2022, tra l’indice FOI (pari a +8️⃣,6️⃣%) e l’indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (pari a + 4️⃣1️⃣,7️⃣%), così come determinati dall’ISTAT.

È altresì noto che questa circostanza ha portato ad una serie di reazioni da parte di tutti gli stakeholders dando il là ad alcune iniziative in sede giurisdizionale a livello nazionale e potrebbe avere dei riflessi anche in sede unionale. Al riguardo, pertanto, ci sembra opportuno intervenire per fare un minimo di “punto nave”.

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In primo luogo, v’è la recente Ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 2510/2023 del 21 giugno 2023 che, seppur con riferimento ad una concessione demaniale marittima in ambito balneare, ha riformato il precedente provvedimento del T.A.R. Lazio affermando, da un lato, che “[…] il sensibile aumento del canone ha un impatto immediato sulla stagione estiva in corso, sotto il profilo dell’aumento dei costi di impresa e delle possibili conseguenti ricadute sui prezzi alla clientela […]” e, dall’altro, con riferimento alla prognosi sul possibile esito del ricorso de quo, che “[…] il profilo concernente l’applicazione a fini di adeguamento del canone di un indice statistico non previsto a livello normativo richiede un approfondimento nella sede del merito […]”.

Non v’è dubbio che questa Ordinanza, sebbene di rilievo prima facie soprattutto per le concessioni balneari, abbia ricevuto un certo plauso anche da parte dei concessionari portuali perché si è ritenuto che tale principio potrebbe essere pro-futuro esteso a tutte le concessioni demaniali marittime (ivi incluse quelle portuali). Ciò nella misura in cui l’Ordinanza in questione si riferisce al fatto che l’adeguamento dei canoni demaniali marittimi sarebbe avvenuto sulla scorta dell’applicazione di un indice [Ndr: l’indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali] che non sarebbe invero previsto dalla normativa di riferimento, di cui al D.L. n. 400/1993, convertito con modificazioni dalla Legge n. 494/1993, articolo 04, la quale richiamerebbe, invece, l’indice dei prezzi all’ingrosso (non più pubblicato dall’ISTAT), oltre all’indice FOI. 

È ben vero, tuttavia, che – se da un lato – le sentenze dei giudici di Palazzo Spada valgono solo con riferimento al singolo caso di specie e non possono quindi estendere automaticamente i propri effetti anche ad altre decisioni di merito benché afferenti a casistiche similari – dall’altro lato – è altresì verosimile che la pronuncia di merito del caso in esame potrebbe non arrivare nel breve periodo. 

V’è poi un altro tema da prendere in considerazione che riguarda le iniziative assunte da alcune AdSP le quali – anche in considerazione di quanto riportato nella sopracitata Ordinanza – avrebbero dato mandato ai propri uffici di provvedere alla fatturazione di un canone provvisorio sulla base degli importi consolidati alla data dello scorso 31 dicembre con riserva di fatturare successivamente l’adeguamento ISTAT per l’anno 2023.

In secondo luogo, v’è poi – sotto altro profilo – chi potrebbe sostenere la necessità di una revisione di quel criterio e meccanismo che ha portato ad un aumento dei canoni in una misura del tutto distaccata dal reale incremento inflativo che l’industria marittimo-portuale ha subito posto che detto aumento così determinato potrebbe, stante l’eventuale insistenza delle AdSP nella riscossione del canone, costituire un illecito anche sotto il profilo della normativa europea.

Il ragionamento di chi potrebbe sostenere tale tesi, infatti, si fonda su due presupposti: (i) anzitutto il primo è che risulta oramai essere un principio acclarato il fatto che la locazione di un bene demaniale dietro il pagamento di un corrispettivo costituisca attività economica; (ii) il secondo presupposto, invece, è che le AdSP sono da considerarsi imprese che, in regime di monopolio, mettono a disposizione dei concessionari le aree demaniali a fronte del pagamento di un canone demaniale e che lo stesso possa – rectius debba – essere considerato un corrispettivo.

Alla luce di ciò, posto che una delle possibili sanzioni previste in questi casi sia dal Trattato (vds. art. 102 TFUE) sia dalla normativa nazionale in materia di concorrenza (vds. art. 3 Legge n. 287/90) è l’abuso di posizione dominante, questa ipotesi potrebbe configurarsi qualora la variazione del canone demaniale nella misura sopra delineata sia qualificabile come l’imposizione di un corrispettivo iniquo.

Ciò potrebbe dimostrarsi ogniqualvolta le AdSP non abbiano considerato all’interno dei propri bilanci previsionali per il 2023 – presentati tendenzialmente tra ottobre e novembre dello scorso anno – un incremento dei canoni demaniali di simile portata o, per contro, come avvenuto in alcuni casi, abbiano stimato un minor incremento. A ciò, si aggiunga peraltro il fatto che, storicamente, le variazioni annuali di adeguamento del canone concessorio, dal 1998 al 2021, solo in un’occasione sono state maggiori del 5️⃣% (e in alcuni casi sono state addirittura lievemente negative), per raggiungere poi il massimo storico, per l’anno 2022, del + 7️⃣,9️⃣5️⃣%.

Nella sostanza, quindi, potrebbe essere ragionevole – per coloro i quali optino per sostenere questa tesi – ritenere che un’eccedenza di entrate come quella in commento, determinata appunto dal citato incremento, risulti di fatto sproporzionata ed iniqua e quindi inammissibile ed illegittima ponendosi in contrasto con le disposizioni del Trattato e della normativa nazionale in materia di concorrenza. Il tutto sul presupposto che il canone – di fatto – concorre all’autonomia finanziaria delle AdSP nella misura in cui copre il fabbisogno economico di queste per la realizzazione dei compiti istituzionali che sono loro affidati dalla legge.

Da ultimo, l’impostazione di cui sopra risulterebbe rafforzata dal fatto che, a partire dalla nota sentenza c.d. “Simmenthal” dell’allora Corte di Giustizia delle Comunità europee, oggi C.G.U.E., del 9 marzo 1978 C-106/77, al netto di quanto poi previsto dalle disposizioni dell’odierno TFUE, le norme di diritto interno debbono recedere rispetto a quelle unionali quando in contrasto con queste ultime (nel caso di specie, in particolare, verrebbe in rilievo la violazione dell’art. 102 TFUE).

In conclusione – posto che è un dato di fatto come il criterio di calcolo ad oggi utilizzato ai fini dell’adeguamento dei canoni demaniali necessiti pro-futuro di una “revisione” a livello normativo – se, da un lato, le risultanze di alcune avviande e possibili azioni in sede giurisdizionale ed anche europea potrebbero portare – seppur non nell’immediato – ad alcuni sviluppi sull’argomento, dall’altro lato, un’ulteriore ed auspicata soluzione potrebbe essere l’adozione di una circolare interpretativa a livello ministeriale onde evitare, tra le altre, l’applicazione indiscriminata dell’incremento dei canoni demaniali nella misura del 2️⃣5️⃣,1️⃣5️⃣% limitandolo, in alternativa, alle sole concessioni con canone minimo. Il tutto nell’ottica di tentare di scongiurare, in prospettiva, eventuali ed ulteriori contenziosi.

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Pubblicato il
9 Agosto 2023

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