Noleggio occasionale e abusi

Angelo Siclari
GENOVA – Assormeggi Italia, che aggrega le piccole e medie imprese della nautica come gli approdi, punti di ormeggio, pontili e strutture di ricovero imbarcazioni, attività di noleggio, locazione e diving, ha inviato una lunga nota ai ministeri competenti sul tema del noleggio occasionale delle imbarcazioni da diporto a firma del suo presidente 👤 Angelo Siclari.
“Tale modalità di esercizio delle unità da diporto – scrive l’associazione – è stato introdotto dall’articolo 59 ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge n. 27 marzo 2012 n. 27 e successivamente modificato dall’articolo 23 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Le disposizioni in questione hanno aggiunto nel decreto legislativo n. 171 del 2005 (cd. Codice della nautica) l’art. 49 bis rubricato “Noleggio occasionale”.
La norma ha consentito la possibilità per i titolari, persone fisiche o società non aventi come oggetto sociale il noleggio o la locazione, e per gli utilizzatori in locazione finanziaria di imbarcazioni e navi da diporto, di concederle, in forma occasionale, in noleggio in ottemperanza a quanto analiticamente stabilito con decreto del 26 febbraio 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Con tale formula – sostiene Assormeggi Italia – vengono bypassati sicurezza, formazione, corsi obbligatori e titoli che normalmente dovrebbero essere conseguiti dai marittimi del diporto.
Se è vero che il noleggio occasionale è attività esercitata con il fine esplicito di “incentivare il diporto e il turismo nautico”, come si legge nel comma 1, primo capoverso del richiamato art. 49 bis, proprio in virtù della sua configurazione come “agevolazione fiscale” e non “attività commerciale” che lo distingue, sul piano giuridico, dal noleggio ordinario, non dovrebbe essere utilizzato come strumento di business.
Da ciò emerge ictu oculi che non è affatto consentita la correlata attività di marketing e promozionale, non solo stipulando “convenzioni” con strutture ricettive ma anche utilizzando strumenti quali siti internet o social network a scopo pubblicitario fornendo alla clientela informazioni non certo corrette e deontologiche.
Invece occorre, purtroppo, registrare, che la disposizione in esame ha comportato il dilagare dell’abusivismo incontrollato nel settore e consentito a qualunque diportista privato, anche senza alcun titolo specifico, di effettuare il noleggio occasionale per ben 42 uscite stagionali, senza che venga esercitata una vera e propria attività d’impresa in danno non solo di aziende operanti nel settore nautico e dei clienti che fanno affidamento sulla loro professionalità ma anche con evidenti rischi per la tutela ambientale del territorio e anche sul fronte della sicurezza in mare.
In un atto pubblico successivo si chiedeva se non fosse opportuno intervenire al fine di disciplinare in maniera organica la materia tenendo conto delle problematiche afferenti alla concorrenza sleale nell’attività dei servizi nautico – turistici determinatasi con l’estensione ai singoli privati non esercitanti attività di impresa, della possibilità di svolgere tali servizi. Forse potrebbe essere una buona soluzione.
Tuttavia, a mèro titolo collaborativo, codesta Associazione avanza le seguenti proposte: Istituire un Registro Telematico Interministeriale ove monitorare le comunicazioni ai sensi dell’articolo 49-bis, comma 3, d.lgs. n. 171/2005 e di conseguenza. Istituire un sistema di rigidi controlli sulla tipologia e idoneità tecnica di ogni unità impiegata compresi i requisiti minimi di sicurezza: sui codici ATECO, qualora le comunicazioni medesime siano inoltrate da società; sul personale impiegato a bordo delle unità utilizzate per il noleggio occasionale siano compresi i titoli professionali così come previsto per il noleggio classico; sui siti o social network ove si pubblicizzano le attività di noleggio unità da diporto, non ristrette ai 42 giorni a termini di legge, in proprio o attraverso agenzie di brokeraggio nautico.