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Il decreto sulle accise

ROMA – Ecco il testo del decreto legge sulla riduzione delle accise sui carburanti che tanta importanza ha in questi giorni.

A decorrere dal 21 marzo e fino al 21 aprile, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, di cui all’Allegato I, D.Lgs. 504/1995, sono rideterminate nelle seguenti misure: a) benzina: 478,40 euro per 1000 litri; b) olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per 1000 litri.

Per il medesimo periodo l’aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al D.Lgs. 504/1995, non trova applicazione.

Nel medesimo periodo non trovano applicazione le aliquote di accisa ridotte sulla benzina e sul gasolio usato come carburante di cui al numero 12 della Tabella A allegata al D.Lgs. 504/1995.

Per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 non trova applicazione la diminuzione prevista dall’articolo 1, comma 290, L. 244/2007.

Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa come sopra individuata, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all’articolo 25, comma 1, D.Lgs. 504/1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti, devono trasmettere all’ufficio competente per territorio dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all’articolo 19-bis, D.Lgs. 504/1995 o per via telematica, i dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usato come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti al 21 marzo e al 21 aprile.

La comunicazione è effettuata entro 5 giorni lavorativi a partire da ciascuna delle predette date. In caso di mancata comunicazione dei dati trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 50, D.Lgs. 504/1995.

Per le medesime finalità dovrà essere riportata nel documento amministrativo semplificato telematico di cui all’articolo 11, D.L. 124/2019, l’aliquota di accisa applicata ai quantitativi dei prodotti energetici indicati nel medesimo documento.

Articolo 2 Bonus carburante ai dipendenti.

Limitatamente al 2022, è previsto che l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di

carburanti, nel limite di 200 euro per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, Tuir.

Articolo 3 Credito d’imposta per le imprese per l’acquisto di energia elettrica.

Viene introdotto, in favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto Mise 21 dicembre 2017, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel II trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al I trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, entro il 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all’articolo 34, L. 388/2000.

Il credito d’imposta, inoltre, non concorre alla formazione del reddito d’impresa ne’ della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

Pubblicato il
30 Marzo 2022

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