Spedizionieri e insoluti
GENOVA – Può lo spedizioniere-vettore, e in quali casi, trattenere la merce del proprio mandante sino al saldo della propria fattura? L’importante tema, scrive “Supply Chain Italy”, è stato affrontato dallo Studio Legale Righetti di Genova, illustrando un caso su cui si è recentemente espresso (positivamente) il Tribunale di Milano. I giudici erano stati chiamati a dirimere una controversia che ruotava attorno a un carico di due container scaricati in un porto italiano e che ha visto contrapposti, appunto, uno spedizioniere-vettore e il suo committente, che ha citato in giudizio il primo dopo essersi visto trattenere la merce presente nei due contenitori a fronte di una richiesta di pagamento ‘a vista’ (anziché a 60 giorni come precedentemente concordato) del servizio in corso nonché di precedenti fatture rimaste insolute.
Secondo quanto stabilito dal Tribunale, lo spedizioniere, alla luce della “protratta e riconosciuta crisi di liquidità finanziaria del proprio mandante”, aveva diritto di modificare unilateralmente i termini di pagamento precedentemente pattuiti, e quindi di emettere la fattura per il servizio in corso con “pagamento a vista”. Di conseguenza, trattandosi di credito immediatamente esigibile ha poi concluso che lo spedizioniere avesse il pieno diritto di ritenere la merce sino al saldo della propria fattura.