MIMS “Scippa” all’art. controlli nautici
ROMA – Adesso è in Gazzetta Ufficiale: e quindi partono le procedure per il decreto con il quale il ministro del MIMS Giovannini istituiva qualche mese fa l’“Ufficio di controllo interno e gestione dei rischi” all’interno al Ministero.
Origine del decreto è il regolamento (UE) 2017/352, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni un materia di trasparenza finanziaria dei porti. L’articolo 16 di detto Regolamento riporta: “…ogni Stato membro provvede affinché sia in vigore una procedura efficace per gestire i reclami derivanti dall’applicazione del presente regolamento per i suoi porti marittimi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento”. Dal sito della Commissione europea, tra le notifiche sull’applicazione degli artt. 16 e 17 del Regolamento (UE) 2017/352 da parte degli Stati membri, era stato commentato che l’Italia avrebbe optato per una separazione delle competenze tra due distinte autorità.
L’Italia aveva individuato l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART, L. n.201/2011 e L. n. 2014/2011) come autorità competente per la gestione di tutti i reclami derivanti dall’applicazione del Regolamento (UE) 2017/352, con l’eccezione dei servizi tecnico nautici (rimorchio, pilotaggio ed ormeggio).
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Su questi servizi, dopo più di due anni di analisi interna, si è deciso invece che faranno capo direttamente al MIMS, cui rispondono anche gli enti di gestione del porto (Autorità di Sistema Portuale e soprattutto Capitaneria di Porto). Qualche perplessità su questa decisione è stata espressa pochi giorni fa proprio dal presidente dell’ART, Nicola Zaccheo, nel corso della presentazione del proprio rapporto annuale alla Camera dei Deputati.
L’Italia ha giustificato questa decisione – per tali servizi tecnico nautici – invocando le evidenti connessioni con la sicurezza della navigazione, in quanto servizi da porre il loro controllo sotto la vigilanza e regolamentazioni degli organi statali. Il ministero ha ritenuto di dover costituire nel suo ambito (MIMS) una specifica struttura indipendente così definita: “…Struttura con specifici compiti di vigilanza e controllo intersettoriali che potrà, con riferimento ai citati servizi tecnico nautici, svolgere le funzioni di autorità competente alla trattazione dei reclami discendenti dall’applicazione del Regolamento assicurando, nel contempo, i requisiti di indipendenza funzionale sia dalle altre strutture ministeriali che dagli enti di gestione del porto e dai prestatori di servizi portuali”.
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