Demolizioni navali finalmente gli incentivi per farlo in Italia
ROMA – Bene, si sono svegliati: il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile e il Ministero della Difesa hanno finalmente messo mano, con il seguente decreto, allo scandalo dei relitti navali abbandonati nei porti, non demolibili per il carico di burocrazia e di costi indotti o trasferiti addirittura (nevi militari) ai cantieri turchi. Ecco la parte sostanziale del decreto, con la creazione di un fondo di incentivazione che dovrebbe rendere concorrenziale il costo delle demolizioni in Italia, che è in pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
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1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «relitto navale»: una nave sommersa o semisommersa, o qualsiasi parte di essa, incluso qualsiasi oggetto che è o è stato a bordo della nave;
b) «riciclaggio delle navi», ai sensi dell’articolo 3, comma 1, punto 6) del Regolamento UE 1257/2013, si intende l’attività di demolizione completa o parziale di una nave in un impianto di riciclaggio al fine di recuperare componenti e materiali da ritrattare, preparare per il riutilizzo o riutilizzare, garantendo nel contempo la gestione dei materiali pericolosi e di altro tipo, che comprende le operazioni connesse come lo stoccaggio e il trattamento di componenti e materiali sul sito, ma non il loro ulteriore trattamento o smaltimento in impianti separati;
c) «rimozione» è qualsiasi forma di prevenzione, mitigazione o eliminazione del pericolo creato da un relitto/nave;
d) «spostamento/sgombero», ai fini del presente decreto, comprende le operazioni necessarie a trasportare la nave/relitto, a prescindere dalle circostanze di cui all’articolo 73 del codice della navigazione, dal punto in cui si trova all’atto dell’attività ricognitiva di cui all’articolo 2, al luogo sede di demolizione/riciclaggio/vendita.
Art.2
(Attività ricognitiva e presentazione delle domande)
1. Le Autorità di Sistema Portuale che intendono accedere alle risorse del fondo di cui all’art. 1, comma 728 e 729 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, trasmettono alla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di Sistema Portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne, all’indirizzo di posta elettronica certificata dg.tm@pec.mit.gov.it, la domanda di accesso al fondo, corredata da:
a. la tabella in allegato A;
b. relazione fotografica della nave/relitto;
c. relazione tecnica finalizzata a certificare gli elementi informativi raccolti nella tabella in allegato A;
d. relazione a firma del legale rappresentante dell’Autorità di Sistema Portuale sulla procedura che si intende seguire (vendita o riciclaggio o demolizione), redatta anche in base agli esiti dell’attività ricognitiva, come raccolti nella tabella in allegato A, ed alle risultanze della relazione tecnica;
e. indicazione di una stima dei costi necessari a sostenere l’operazione (ivi inclusi quelli istruttori e di rimozione/spostamento) oggetto della domanda di accesso al fondo.
2. Per le finalità del presente articolo, le Capitanerie di Porto nei cui ambiti di giurisdizione (spazi portuali) insistano relitti rientranti nella fattispecie di cui all’articolo 73 del Codice della Navigazione ovvero suscettibili di creare pregiudizio per l’ambiente marino, nonché navi che incidano sui profili di sicurezza della navigazione o costituiscono pregiudizio per l’ambiente marino, trasmettono all’Autorità di Sistema Portuale competente per circoscrizione territoriale la tabella in allegato A e la relazione fotografica.
Art.3
(Modalità di attribuzione delle risorse per l’esecuzione delle attività di rimozione/spostamento per la vendita/riciclaggio/demolizione)
1. Sulla base degli elementi raccolti, la Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne svolge l’attività istruttoria per l’assegnazione delle risorse. Entro trenta giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione 4 della domanda di cui al precedente articolo 2, la Direzione generale approva l’elenco degli interventi ammessi al fondo con l’indicazione degli importi assegnati.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1, la Direzione generale stabilisce l’entità dell’acconto e delle ulteriori tranches di contributo riconosciuto in base all’avanzamento delle attività, nonché la documentazione necessaria ai fini dell’effettuazione dei pagamenti.
3. Nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili di cui al precedente comma 2 sia complessivamente superiore alle risorse stanziate, l’entità della quota di contributo assegnata a ciascuna Autorità è determinata in modo proporzionale al contributo riconoscibile alla stessa rispetto al totale dei contributi riconoscibili.
4. Il provvedimento di cui al comma 1, con l’indicazione della somma riconosciuta alla singola Autorità di Sistema Portuale, è pubblicato nella sezione dedicata del sito internet del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Amministrazione trasparente.
Art.4
(Rimozione/spostamento e vendita)
1. Nel caso in cui vi siano le condizioni per la vendita della nave ai fini del successivo reimpiego, le Autorità di Sistema Portuale affidano, tramite procedure ad evidenza pubblica ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il servizio di rimozione/spostamento e vendita delle navi e dei relitti.
2. Il servizio di cui al comma 1 consiste nella messa in sicurezza, nella bonifica, nella rimozione/spostamento nonché nel recupero ai fini della vendita dell’unità navale.
3. Fatte salve le attribuzioni dell’Autorità marittima di cui all’articolo 73, comma 1, del Codice della navigazione, all’esecuzione dei provvedimenti d’ufficio conseguenti all’ordine di rimozione dei relitti procede l’Autorità di sistema portuale nell’ambito della propria circoscrizione nel rispetto delle modalità e procedure previste nel presente Decreto.
Art.5
(Rimozione/spostamento e riciclaggio/demolizione)
1. Al fine di provvedere alla rimozione/spostamento per il successivo riciclaggio/demolizione delle navi e dei relitti presenti negli spazi portuali nell’ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali, le Autorità di Sistema Portuale affidano il servizio tramite procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto, ove ne ricorrano le condizioni, degli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 nonché di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 12 ottobre 2017.
2. Il servizio oggetto dell’affidamento di cui al comma 1 prevede la messa in sicurezza, bonifica, rimozione/spostamento ai fini del riciclaggio/demolizione dell’unità navale presso impianto autorizzato ed inserito negli elenchi previsti dall’articolo 1 del decreto ministeriale 21 febbraio 2018, n. 25, nonché l’ulteriore trattamento o smaltimento in impianti separati degli eventuali materiali pericolosi presenti a bordo.
3. In caso di procedura di riciclaggio, l’appalto può altresì prevedere il recupero integrale di tutti gli elementi prodotti dal riciclaggio della nave, compresi i motori, l’eventuale carburante presente a bordo, le attrezzature tecniche, il mobilio e quanto altro sia suscettibile di uso commerciale. I relativi proventi sono ripartiti secondo quanto previsto dal successivo articolo 8.
Art.6
(Notificazioni all’eventuale proprietario)
Fatte salve le attribuzioni dell’Autorità Marittima di cui all’articolo 73 comma 1 del Codice della Navigazione, l’Autorità di Sistema Portuale procede alla notifica dell’ordine di rimozione con le modalità di cui all’articolo 90 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione.
Art.7
(Pubblicità dell’avvio delle procedure)
1. Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 6, l’avvio delle procedure di cui al presente decreto è comunicato a cura delle Autorità di Sistema portuale tramite avviso pubblico ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Le Autorità di Sistema portuale provvedono a dare massima diffusione all’Avviso tramite pubblicazione sul profilo Amministrazione trasparente del proprio sito web e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.
Art.8
(Ripartizione dei ricavi realizzati dal vincitore di gara con la vendita)
Ove le procedure di affidamento di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto prevedano la vendita dell’unità navale e/o di tutti gli elementi prodotti dal riciclaggio della nave, i relativi ricavi sono acquisiti nella disponibilità dell’Autorità di Sistema portuale che provvede a riversarli nel fondo di cui all’art. 1, comma 728 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Art.9
(Rimozione, demolizione e vendita, anche solo parziale, di navi e galleggianti, compresi i sommergibili, radiati dalla Marina militare presenti nelle aree portuali militari di Augusta, Taranto e La Spezia)
1. La Marina Militare notifica annualmente alla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne l’elenco delle navi e dei galleggianti, compresi i sommergibili, radiati presenti nelle aree portuali militari di Augusta, Taranto e La Spezia, per i quali intende avviare le attività di affidamento – con risorse a valere della quota prevista per la MMI di cui all’art. 1 comma 730 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – dei servizi di rimozione, sgombero, demolizione e vendita, anche parziale, corredata da una descrizione degli interventi e della relativa stima dei costi associati.
2. La Marina Militare, quale autorità competente, cura l’avvio delle procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento dei servizi di cui al precedente comma 1.
3. I finanziamenti del Fondo saranno erogati, fino all’esaurimento della disponibilità complessivamente prevista dall’articolo 1 comma 730 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con decreto del direttore generale della Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di Sistema Portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne a favore del Centro di Responsabilità della Marina Militare con le seguenti modalità:
– il Centro di Responsabilità della Marina Militare chiede, all’avvio di ogni singola procedura di affidamento, alla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne l’assegnazione delle risorse a copertura dell’importo posto a base di gara, facendo specifico riferimento, per la singola procedura, agli elementi di informazione di cui al precedente comma 1;
– la Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne, entro venti giorni, assegna le risorse nella misura richiesta.
4. L’erogazione del contributo è effettuata a favore del Centro di Responsabilità della Marina Militare che, in qualità di soggetto beneficiario, è responsabile della gestione amministrativa e contabile del contributo stesso e della relativa rendicontazione.
5. La liquidazione del finanziamento, a cura del Centro di Responsabilità Amministrativa della Marina Militare e della relativa rete dei funzionari delegati della Forza Armata, è effettuata nelle seguenti modalità:
– il 30% dell’importo ammesso a finanziamento al momento dell’avvio della procedura tecnico-amministrativa di affidamento;
– il restante 70%, in funzione del cronoprogramma contrattuale dei pagamenti definito al termine della procedura di affidamento.
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