L’ANGOLO (del) MARITTIMISTA – Individuare l’Autorità nazionale competente sui servizi portuali

Luca Brandimarte
Il nostro collaboratore e avvocato Luca Brandimarte, advisor for EU and legal affairs anche in Assarmatori, affronta oggi il tema riguardante l’Autorità nazionale competente.
ROMA – Torniamo in argomento sul noto Regolamento (UE) 2017/352 (“Regolamento”), approvato a livello UE nel gennaio 2017 che «istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti»; Regolamento che, lo ricordiamo, ha assunto a tutti gli effetti valore di legge per lo Stato italiano a far data dal 24 marzo 2019.
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È ormai risaputo il fatto che, il Regolamento in parola, peraltro già oggetto di un precedente intervento sulla nostra rubrica, rappresenti un testo normativo fondamentale per l’intera industry dello shipping a livello europeo. Ciò in quanto le norme in esso contenute assumono notevole rilievo sia per il decisore nazionale, sia per gli enti gestori dei porti i quali sembrerebbero, tra l’altro, progressivamente allinearsi con quanto contenuto nel Regolamento.
Tuttavia, ad oggi, è di particolare importanza anche un’altra tematica su cui la normativa unionale pone l’accento: vale a dire la necessità di individuare l’Autorità nazionale competente per la gestione dei reclami derivanti dall’applicazione del Regolamento per gli scali portuali rientranti nel proprio ambito di applicazione (trattasi, nello specifico, di tutti i porti marittimi della rete trans-europea di trasporto).
L’articolo 16 del Regolamento, infatti, prevede che «Ogni Stato membro provvede affinché sia in vigore una procedura efficace per gestire i reclami derivanti dall’applicazione del presente regolamento […]» nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e della libertà d’impresa; procedura che avrebbe dovuto essere ultimata da parte degli Stati membri entro la fine del marzo 2019.
Al riguardo, giova osservare che qualora il singolo Stato dell’Unione non riesca ad individuare la competente Autorità a livello nazionale, l’Unione Europea potrebbe intervenire in virtù del principio di sussidiarietà riconosciutole dall’articolo 5 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea.
In difetto, infatti, la competenza nella gestione dei «reclami» derivanti dall’applicazione del Regolamento potrebbe essere affidata, in virtù del già citato principio di sussidiarietà, ad Organi istituzionali dell’Unione – ed in particolare alla Commissione europea medesima – con limitata conoscenza della specificità dei contesti territoriali (i.e. portuali) nazionali e poca dimestichezza con il nostro stratificato e complesso ordinamento regolatorio da sempre applicato al settore che caratterizza lo scenario portuale italiano.
Alla luce di quanto sopra, v’è dunque l’urgenza di provvedere quanto prima alla individuazione della citata Autorità competente, al fine di permettere all’intero cluster marittimo operante in Italia di dotarsi di una effettiva protezione degli interessi garantiti al ceto armatoriale e portuale dal citato Regolamento. Il tutto, anche nell’ottica di continuare ad assicurare il libero accesso al mercato dei servizi portuali da parte dell’intera utenza portuale.
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