Dichiarazioni d’intento per esportatori abituali
ROMA – Da lunedì 2 marzo, i fornitori degli esportatori abituali trovano nel proprio “cassetto fiscale” le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento rilasciate dai clienti che intendono acquistare beni e servizi senza applicazione dell’IVA. I cedenti o prestatori potranno così rilevare il numero di protocollo di trasmissione della dichiarazione d’intento rilasciato dall’Agenzia delle Entrate – numero che deve essere riportato nelle loro fatture emesse – nonché l’importo in “sospensione” d’imposta che viene loro richiesto. Tale importo può essere: 1) riferito ad una sola operazione, ovvero 2) fino a concorrenza del quale la dichiarazione d’intento è stata rilasciata.
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Il provvedimento n. 96911/2020 del 27 febbraio 2020, emanato in ritardo dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, ha dettato le regole ed ha aggiornato a) il modello di dichiarazione, b) le istruzioni di compilazione e c) le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.
Il provvedimento, che doveva essere emanato entro il 30 agosto 2019 recepisce le modifiche alla disciplina introdotte in sede di conversione del Decreto Crescita (D.L. n. 34 del 30 aprile 2019) in vigore dal periodo d’imposta 2020.
I fornitori dagli esportatori abituali indicati nelle dichiarazioni d’intento potranno consultare le informazioni entrando nel proprio “cassetto fiscale” attraverso i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate (Entratel, Fisconline). Le informazioni possono essere rilevate anche dagli intermediari da loro delegati ad accedere al proprio “cassetto fiscale”.
La nuova dichiarazione d’intento (Mod DI), le istruzioni e le specifiche tecniche, sostituiscono le precedenti approvate il 2 dicembre 2016.
Il modello è immediatamente utilizzabile per le operazioni da effettuare a partire dalla 27 febbraio 2020, data di pubblicazione del provvedimento, mentre il vecchio format è ancora adoperabile per sessanta giorni successivi a tale data.
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