L’ANGOLO (del) MARITTIMISTA – Tassa d’ancoraggio per merci in coperta

Luca Brandimarte
Il nostro collaboratore dottor Luca Brandimarte, junior advisor for EU and legal affairs anche in Assarmatori, affronta oggi il tema riguardante la tassa d’ancoraggio.
ROMA – Torniamo ad analizzare la disciplina normativa relativa alle tasse e ai diritti marittimi – modificata secondo i criteri stabiliti dall’articolo 1, comma 989, della legge n. 296/2006 o “Legge finanziaria del 2007” – oggi regolata dal Decreto del Presidente della Repubblica n° 107/2009 (nel prosieguo “DPR 107/2009”), con specifico riferimento alla tassa di ancoraggio per le merci in coperta (di seguito anche “Sovrattassa di ancoraggio”).
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Tale tassa appartiene, insieme alla tassa di ancoraggio e alla tassa portuale, alla categoria delle tasse e dei diritti marittimi, regolata dal sopracitato DPR 107/2009. La normativa italiana – rectius il DPR 107/2009 – accorpa infatti sotto il medesimo articolo 1 la tassa di ancoraggio (prevista dal primo comma) e la Sovrattassa di ancoraggio (prevista dal 2 comma), caratterizzate tuttavia da presupposti differenti.
La prima, infatti, ai sensi del citato comma 1 è una tassa dovuta all’Autorità di Sistema Portuale (“AdSP”) – liquidata dalla Capitaneria di Porto tramite un ordine di introito che viene inoltrato da quest’ultima all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che a sua volta trasferisce quanto incassato all’AdSP – per il mero fatto che una nave si trovi ormeggiata in un porto italiano per compiere attività economiche.
La predetta tassa viene calcolata assumendo come riferimento il tonnellaggio di stazza netta della nave, desumibile dalle carte di bordo, senza alcun riguardo al fatto che gli eventuali beni trasportati siano nazionali, comunitari ovvero provenienti da Paesi terzi. Essa, in sostanza, rappresenta il corrispettivo dell’occupazione da parte delle navi dello spazio acqueo statale ed è collegata all’utilizzazione delle strutture di un determinato porto, le cui spese di manutenzione è destinata a ricoprire.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del DPR 107/2009, invece, la Sovrattassa di ancoraggio viene imposta dal legislatore alle navi di stazza netta superiore alle 350 tonnellate, aventi merci in coperta o nelle sovrastrutture, che scalano porti al di fuori dell’Unione Europea.
In tale ipotesi, infatti, la legge prevede che le stesse siano soggette al pagamento, in aggiunta alla tassa di ancoraggio prevista dal comma 1 dello stesso articolo di cui sopra, di una tassa applicata alle tonnellate di stazza corrispondenti allo spazio occupato dalle merci suddette secondo le norme vigenti sulle stazzature delle navi.
Il pagamento di questa tassa, quindi, viene imposto dal legislatore per le navi che effettuano viaggi extra-comunitari e deve essere pagata solo dalle navi superiori alle 350 tonnellate o a singolo viaggio, o in abbonamento, se la nave, durante il periodo di vigenza dello stesso, effettua anche un solo viaggio extra-UE risultando irrilevanti i precedenti e successivi scali rispetto allo scalo italiano nel quale viene pagata la tassa di cui sopra.
Alla luce di ciò, quindi, parrebbe più che ragionevole ritenere che le navi di stazza netta superiore alle 350 tonnellate, che scalano esclusivamente porti comunitari, siano esentate dal pagamento della tassa per merci in coperta o nelle sovrastrutture.
Ora, sebbene quanto sopra descritto sia stato oggetto in più occasioni di chiarimenti da parte della competente Amministrazione – rectius dalla Direzione Porti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – alcune Autorità Marittime locali continuano a interpretare la norma in maniera difforme rispetto al dettame di legge.
Ad oggi, infatti, alcuni uffici periferici dell’Autorità Marittima negano all’utenza armatoriale le legittime richieste di esenzione dal pagamento della Sovrattassa di ancoraggio, sebbene dalle stesse si evinca chiaramente che il porto precedente e quello successivo di toccata siano entrambi porti dell’Unione.
Il tutto, sostenendo che le unità che trasportano merci in coperta che effettuano anche un solo viaggio che comporti la toccata in porti extra-UE, durante la validità del periodo di abbonamento della tassa di ancoraggio, sono soggette al pagamento della Sovrattassa di ancoraggio.
Ecco allora che a fronte di tali prese di posizione da parte di alcune Capitanerie di Porto, l’armamento si trova quindi costretto a procedere al pagamento della Sovrattassa di ancoraggio richiesta al fine di scongiurare il rischio del fermo nave. Va da sé come tali ambigue interpretazioni a livello locale, lascino spazio a numerosi possibili contenziosi.
Ad avviso di chi scrive, infatti, appare molto evidente e scevro da dubbi il fatto che se una nave provenga direttamente da un porto dell’Unione Europea e si diriga direttamente verso un altro porto di uno Stato Membro, questa debba essere considerata esente dalla Sovrattassa di ancoraggio indipendentemente da qualsiasi altra circostanza.
Pertanto, nell’attesa di un prossimo – e auspicabilmente definitivo – intervento chiarificatore a livello legislativo, parrebbe opportuno precisare – sempre ad avviso di chi scrive – che:
– con riguardo al tenore letterale dell’articolo 1, comma 2 del DPR 107/2009, ai fini del pagamento della tassa, dovrebbe farsi riferimento alla merce imbarcata;
– con riguardo, poi, all’esenzione dal pagamento della Sovrattassa di ancoraggio per le navi di stazza netta superiore alle 350 tonnellate provenienti da e dirette verso i porti europei, si intende che dovrebbe farsi esclusivo riferimento allo scalo precedente e successivo a quello di toccata;
– con riferimento alla irrilevanza di eventuali scali tecnici ai fini dell’esenzione dal pagamento della Sovrattassa di ancoraggio, l’unità dovrebbe svolgere operazioni commerciali nei porti di provenienza e destinazione dell’Unione Europea, con la conseguenza che gli eventuali scali tecnici effettuati dalla nave siano considerati irrilevanti;
– da ultimo, con riferimento alla possibilità di pagare la sovrattassa in abbonamento, s’intende che qualora la nave non sia esente dal pagamento della Sovrattassa di ancoraggio prevedendo di effettuare uno o più viaggi da/verso porti non europei, questa possa avvalersi della modalità di pagamento in abbonamento.
In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra esposte, si auspica un intervento chiarificatore a livello legislativo che riguardi l’intera disciplina normativa relativa alle tasse e ai diritti marittimi, al fine di ridurre quel margine di incertezza nell’applicazione della normativa in esame da parte delle autorità competenti che di fatto genera, specialmente a livello locale, interpretazioni di dubbia legittimità a danno dell’armamento e che, conseguentemente, lasciano spazio a contenziosi.
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