L’ANGOLO (del) MARITTIMISTA – Criteri di concessione di aree demaniali marittime concorrenti
Il nostro collaboratore dottor Luca Brandimarte. junor advisor for UE and legal affairs anche in Assarmatori, affronta oggi per la nostra rubrica il tema della recente circolare del MIT sulle concessioni demaniali nell’ambito dei procedimenti di comparazione. Un argomento estremamente attuale e altrettanto delicato nella sua esperta valutazione.

Luca Brandimarte
ROMA – Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (“MIT”) è recentemente intervenuto in materia di affidamento in concessione di aree demaniali marittime, identificando – con apposita circolare – specifici parametri, sia di natura tecnica, sia economica, che devono essere presi in considerazione dalle Autorità di Sistema Portuale (“AdSP”) durante il procedimento di comparazione di istanze di rinnovo e rilascio di concessioni concorrenti ai sensi dell’articolo 18 della Legge n. 84/1994 (la “Legge portuale”).
In primo luogo, la circolare del MIT si colloca nel solco di una serie di interventi legislativi indirizzati a migliorare la competitività del sistema portuale. Il primo di questi interventi riguarda il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica (“PSNPL”), che è stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 2015, con l’obiettivo di: (i) migliorare la competitività del sistema portuale e logistico, (ii) agevolare la crescita dei traffici, (iii) promuovere l’intermodalità nel traffico merci. Un secondo intervento riguarda, invece, la riforma della legge portuale che ha aggiornato la precedente normativa, ormai datata, riorganizzando la “governance” del sistema portuale italiano nel tentativo di renderlo competitivo con quello degli altri paesi europei, di cui al D.lgs. n. 169/2016 che ha modificato la Legge n. 84/94. Il terzo, infine, è il cd. “Decreto correttivo porti” – introdotto dal D.lgs. 13 dicembre 2017 n. 232 – pubblicato in G.U. in data 9 febbraio 2018, che modifica ulteriormente la riforma portuale.
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In secondo luogo la sopracitata circolare si pone l’obiettivo di migliorare il cd. “sistema mare”, da intendersi quale strumento di politica economico-commerciale a sostegno del sistema produttivo dell’intero Paese.
Pertanto, la circolare in parola assume un ruolo di primaria importanza all’interno del settore portuale in quanto trattasi di un ambito che è solito attrarre ingenti investimenti da parte dei privati.
Al riguardo, giova inoltre osservare come la summenzionata circolare tenti di colmare un vuoto più che ventennale nell’adozione del regolamento attuativo dell’art. 18 Legge n. 84/94 in base al quale “[…] con apposito decreto sono altresì indicati i criteri cui devono attenersi le autorità portuali o marittime nel rilascio delle concessioni al fine di riservare nell’ambito portuale spazi operativi allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non concessionarie […]”.
Tale vuoto è stato colmato talvolta dalla giurisprudenza e da ultimo anche dalle autorità indipendenti, evidenziando la necessità di individuare criteri oggettivi, adeguati e puntuali da portare a conoscenza dei soggetti interessati prima della presentazione e della valutazione delle eventuali istanze (tra tutti degna di nota appare la delibera n. 156/2017 con cui l’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha indetto una consultazione pubblica avente ad oggetto “Metodologie e criteri per garantire l’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali”) evidenziando l’importanza di predeterminare parametri oggettivi volti a garantire l’equo accesso agli utenti delle infrastrutture portuali.
Ed in effetti la circolare, sebbene non abbia la forma e la specificità di un atto regolamentare, appare comunque un valido tentativo in grado di fare il punto alla luce dei precedenti giurisprudenziali e, forse, anche il contrappunto alle iniziative avviate dalle autorità indipendenti coinvolte.
Ecco allora che il MIT, con la circolare in esame, ha ritenuto di meglio precisare a tutte le AdSP alcuni parametri che devono essere presi in considerazione in caso di avvio del procedimento di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 84/94, i quali devono essere resi noti prima di procedere all’avvio del procedimento di comparazione di istanze concorrenti ed a cui la singola AdSP interessata dovrà assegnare un punteggio per ciascuno di questi da rendere noto prima dell’avvio del summenzionato procedimento. Il tutto, nell’ottica di garantire il massimo rispetto dei principi di parità di trattamento, proporzionalità e non discriminazione.
Entrando nel merito di quanto previsto dalla circolare in esame, i parametri di valutazione delle istanze di cui le AdSP devono tenere conto sono rispettivamente relativi: (a) al grado di coerenza del PSNPL e degli altri strumenti di programmazione nazionale di settore vigenti; (b) alla capacità di assicurare le più ampie condizioni di accesso al terminal per gli utenti e gli operatori interessati; (c) alla natura e la rilevanza degli investimenti infrastrutturali e sovrastrutturali (quali impianti, attrezzature e tecnologie finalizzate allo sviluppo della produttività portuale); (d) agli obiettivi di traffico e di sviluppo; (e) al piano occupazionale; (f) alla capacità di assicurare adeguata continuità operativa del porto ed (g) alla sostenibilità a livello ambientale del progetto proposto nonché il livello di innovazione tecnologica e partenariato industriale con università e centri di ricerca.
Ma in sostanza, quali sono le implicazioni di natura pratica per gli aspiranti concessionari di aree demaniali marittime?
Il MIT ha ritenuto di fatto di specificare i criteri che – seppur in parte già disciplinati dalla normativa portuale, da un lato, e attuati nella prassi da parte degli operatori di settore e delle AdSP, dall’altro – siano il più possibile oggettivi e permettano alle Autorità di Sistema – in presenza di più istanze concorrenti – di valutare al meglio la cd.“best offer” del singolo aspirante concessionario.
Va da sé che tale valutazione potrebbe non essere affatto semplice nel caso concreto per le Autorità competenti in quanto i criteri summenzionati lasciano sempre una certa discrezionalità in capo all’Autorità di Sistema interpellata, che ben potrebbe dare maggior rilevanza ad un criterio piuttosto che ad un altro in sede di decisione finale.
Bisogna tuttavia osservare che i parametri sopra esposti debbano intendersi indirizzati al miglioramento della competitività dell’intero sistema portuale globalmente inteso a livello nazionale e pertanto non debbano riferirsi esclusivamente a singole realtà portuali locali.
I concessionari – e gli aspiranti tali – potrebbero quindi accogliere positivamente la circolare del MIT in quanto, pur non cambiando nella sostanza la tipologia di documentazione da presentare per il rinnovo/rilascio del titolo concessorio ex art. 18 legge n. 84/94, tale documento sembrerebbe garantire maggiore certezza in merito ai criteri che le AdSP devono tenere in considerazione in sede di valutazione di istanze concorrenti, fornendo altresì al concessionario indicazioni aggiuntive per valutare al meglio come presentare la relativa istanza concessoria.
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