Dal ministero dell’Ambiente sui porti un decreto per Cold Ironing e GNL
ROMA – Alla fine dei conti se n’è parlato poco. Eppure il decreto del 17 dicembre scorso (n. 408) con il quale il ministero dell’Ambiente è intervenuto sulla pianificazione portuale con la “benedizione” del Cold Ironing e delle stazioni di rifornimento del GNL, sembra finalmente chiarire la legittimità di impianti che altrove in Europa esistono da tempo, mentre in Italia l’unico Cold Ironing realizzato, quello di Livorno, è al centro di una tempesta anche giudiziaria.
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Il chiarimento del ministero è affidato a tre articoli, che riportiamo qui di seguito. Con una premessa che è anche una perplessità. Nella lunga prefazione al decreto, si ribadisce che gli impianti devono essere realizzati “tenuto conto anche del rapporto costi-benefici”. E si rimanda, sia per gli impianti che forniranno alle navi l’energia elettrica, sia per quelli del GNL, ad appositi regolamenti per valutare, appunto, come calcolare il rapporto costi-benefici. È un chiarimento o no? E sulla base dei regolamenti richiamati dal decreto, sarà semplice o meno affrontare l’ancora oggi complessa trafila di documenti, controlli e autorizzazioni incrociate? Come noto l’impianto di Livorno, realizzato sulla base delle normative sia UE che nazionali, è finito sotto inchiesta della magistratura perché mai utilizzato, in quanto non ci sono ancora navi che nel Mediterraneo ne abbiano la convenienza. Servirà il decreto 408 a “smontare” l’indagine giudiziaria che ha coinvolto l’ex presidente dell’AdSP Giuliano Gallanti e l’allora presidente della Porto 2000 Massimo Provinciali? E l’avvio della costruzione di un analogo impianto a Genova – affidata allo stessa impresa che ha costruito quello di Livorno – correrà gli stessi rischi?
Ed ecco i tre articoli del decreto 408.
Articolo 1 – Adozione delle Linee guida – 1. Sono adottate le “Linee guida per la redazione dei documenti di pianificazione energetico ambientale dei sistemi portuali” di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il documento di cui al comma 1 fornisce gli indirizzi utili alla redazione dei documenti di pianificazione energetico ambientale dei sistemi portuali, con l’obiettivo di ridurre i consumi di energia fossile e le emissioni di CO2, migliorando la qualità ambientale dei porti e delle aree limitrofe, contribuendo a salvaguardare la salute e il benessere dei lavoratori e della popolazione, nonché contribuendo ad aumentare la competitività dei sistemi portuali.
3. Il documento di cui al comma 1, fortemente condizionato dall’evoluzione tecnologica e normativa, viene vagliato ed eventualmente aggiornato ogni tre anni.
Articolo 2 – Disposizioni finanziarie – 1. L’attuazione del presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 3 – Entrata in vigore – 1. Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
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