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TAR Piemonte, niet all’ART

ROMA – Annullate le delibere dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti relative al contributo 2015 e 2016 nella parte in cui hanno inserito tra i soggetti tenuti al pagamento le attività di trasporto merci su strada e di logistica. È questo l’esito del giudizio scaturito da un ricorso nel 2015 proposto da ANITA, Confetra e altre Associazioni, che hanno da subito lamentato l’ingiustizia del prelievo per le imprese del settore.

“È un’importante vittoria per il nostro settore – dichiara Giuseppina Della Pepa, segretario generale di ANITA – già liberalizzato e regolato dall’Albo degli autotrasportatori, al quale le nostre imprese versano cospicui contributi. L’Authority dei Trasporti non ha mai esercitato le proprie funzioni in via diretta sulle aziende del comparto e perciò sarebbe stato ingiusto chiamarle a versare un contributo per il suo funzionamento”.

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Anche Nereo Marcucci, presidente di Confetra, esprime soddisfazione per una battaglia che l’associazione ha condotto in stretto contatto con lo steso ministro dei trasporti Graziano Delrio.

I giudici di Torino – riprendiamo sul tema – non hanno infatti rinvenuto alcun atto regolatorio dell’ART che abbia come destinatarie della regolazione le imprese del settore autotrasporto e logistica. Sbaglia pertanto l’ART a confondere i destinatari della regolazione con i beneficiari della stessa, che sono astrattamente tutti i consumatori, ma non per questo diventano soggetti regolati e tanto meno tenuti al versamento di un contributo.

“Ci auguriamo ora che dopo le chiare indicazioni della Corte costituzionale dello scorso anno – continua il Segretario Generale ANITA – anche questa importante pronuncia convinca l’Authority a non richiedere più il contributo al settore, che si aggiungerebbe a quello che già le imprese versano all’Albo, all’Antitrust e in molti casi anche all’Agcom. Tutti costi che incidono sui bilanci aziendali e rappresentano una delle tante voci che contribuiscono ad accrescere il gap competitivo con le imprese straniere”.

ANITA esprime dunque piena soddisfazione per questo importante risultato, che comporta un notevole risparmio per le imprese di trasporto e logistica. L’Associazione ha già provveduto ad impugnare le delibere ART per il 2017 e il 2018, che si basano sugli stessi presupposti di quelle che ora il TAR Piemonte ha annullato.

La sentenza (n. 287 dell’8.3.2018) – ricorda Confetra – è stata emessa a seguito del ricorso avviato da Confetra (Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica) assieme alle associazioni aderenti Fedespedi, Fedit, Assologistica, nonché Anita e Confcooperative.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente della Confederazione Nereo Marcucci. “Il Tar del Piemonte – ha sottolineato Marcucci – ha riconosciuto che l’ART non regola le nostre imprese e che fino ad oggi, come ha sempre sostenuto Confetra, l’Autorità nel richiedere il contributo ha equivocato tra destinatari della regolazione e beneficiari della stessa”

“Ora – prosegue Marcucci – sia la Corte Costituzionale che il giudice amministrativo hanno messo un punto fermo stabilendo che solo chi è stato effettivamente regolato è chiamato a pagare”.

Il contributo ART è annuale; per gli anni interessati dal ricorso (2015 e 2016) l’importo richiesto al settore è stato pari a circa 11 milioni di euro.

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Pubblicato il
14 Marzo 2018

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