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Parere favorevole alla “Riforma” dalla 8ª commissione del Senato

Tra le osservazioni, si chiede di riconoscere il ruolo delle Regioni, di allargare alcuni “sistemi” comprendendo porti minori che erano stati esclusi e di valutare l’allargamento ai sindaci dei comuni non sede di A.P.

ROMA – L’Ottava commissione del Senato ha dato parere favorevole al testo della riforma portuale, con una lunga introduzione sulla necessità di rendere più veloci le procedure in relazione al piano della logistica, basandosi anche sulle reti TEN-T europee.
[hidepost]Il parere favorevole è accompagnato da una serie di “raccomandazioni” che ci sembra utile riportare qui sotto in modo integrale.
1) all’articolo 1, comma 1, capoverso Art. 1, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.”;
2) all’articolo 4, comma 1, lettera h), dopo le parole: “al comma 8” sono inserite le seguenti: “Le parole da: “Le disposizioni” fino a: “statuti.” sono soppresse;”;
3) all’articolo 5, comma 1, capoverso Art. 6, comma 12, le parole: “, ivi comprese l’assunzione di partecipazioni in iniziative pubbliche” sono sostituite dalle seguenti: “essa può inoltre assumere partecipazioni, a carattere societario di minoranza, in iniziative finalizzate alla promozione di collegamenti logistici e intermodali, funzionali allo sviluppo del sistema portuale, ai sensi dell’articolo 46 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”;
4) all’articolo 5, comma 1, capoverso Art. 6, il comma 8 è soppresso;
5) all’articolo 6, comma 1, capoverso Art. 6-bis:
– al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) funzioni delegate dal Comitato di gestione, di coordinamento delle operazioni in porto, di rilascio delle concessioni fino a durata di quattro anni anche determinando i rispettivi canoni, nonché i compiti relativi alle opere minori di manutenzione ordinaria in ambito di interventi ed edilizia portuale, sulla base delle disposizioni di legge e delle determinazioni al riguardo adottate dai competenti organi dell’AdSP;”;
– dopo il comma 1, è aggiunto in fine il seguente: “1-bis) Presso ciascun porto dell’AdSP ubicato presso un comune capoluogo di provincia non già sede di Autorità portuale, l’AdSP può istituire un ufficio amministrativo decentrato, che svolge le funzioni stabilite dal Comitato di gestione. All’ufficio è preposto il Segretario generale o un suo delegato, scelto tra il personale di ruolo in servizio presso le AdSP o le soppresse Autorità, con qualifica di quadro o dirigente. L’ufficio amministrativo decentrato può anche non essere equiparato all’ufficio territoriale portuale di cui al comma 1 del presente articolo. Su deliberazione del Comitato di gestione, l’AdSP può istituire uffici amministrativi decentrati anche presso altri porti della sua circoscrizione non già sede di Autorità portuale.”;
6) all’articolo 7, comma 1, capoverso Art. 7, comma 1, la lettera c) è soppressa;
7) all’articolo 8, comma 1, capoverso Art. 8:
– al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, ferma restando l’applicazione della disciplina generale di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14”;
– al comma 3, lettera q), le parole: “sentito il Comitato di gestione” sono sostituite dalle seguenti: “informando, nella prima riunione utile, il Comitato di gestione”;
8) all’articolo 9, comma 1, capoverso Art. 9:
– al comma 1, le parole da: “prevale” fino a: “componenti” sono sostituite dalle seguenti: “prevale in caso di parità dei voti espressi”;
– dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Alle sedute del Comitato partecipa anche un rappresentante per ciascun porto incluso nell’AdSP e ubicato in un comune capoluogo di provincia non già sede di Autorità portuale. Il rappresentante è designato dal sindaco e ha diritto di voto limitatamente alle materie di competenza del porto rappresentato.”;
9) all’articolo 10, comma 1:
– le lettere a) e b) sono soppresse;
– la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il segretario generale è nominato dal Comitato di gestione, su proposta del presidente dell’AdSP, scelto tra esperti di comprovata esperienza manageriale e qualificazione professionale nel settore disciplinato dalla presente legge nonché nelle materie amministrativo-contabili.”;
– alla lettera e), il n. 1) è soppresso e al n. 2), le parole: “autorità di sistema portuale e degli uffici territoriali portuali” sono sostituite dalle seguenti: “autorità di sistema portuale e sovrintende e coordina le attività degli uffici territoriali portuali di cui all’art 6-bis della presente legge”;
10) conseguentemente, l’articolo 10, comma 2, è soppresso;
11) all’articolo 12, comma 1, il capoverso Art. 11-ter è sostituito dal seguente: “Art. 11-ter (Conferenza nazionale di coordinamento delle AdSP) – 1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituita la Conferenza nazionale di coordinamento delle AdSP, con il compito di coordinare e armonizzare, a livello nazionale, le scelte strategiche che attengono i grandi investimenti infrastrutturali, le scelte di pianificazione urbanistica in ambito portuale, le strategie di attuazione delle politiche concessorie del demanio marittimo nonché le strategie di marketing e promozione sui mercati internazionali del sistema portuale nazionale, operando altresì la verifica dei piani di sviluppo portuale, attraverso specifiche relazioni predisposte dalle singole AdSP. La Conferenza è presieduta dal Ministro ed è composta dai Presidenti delle AdSP e da due rappresentanti della Conferenza Unificata. Il Ministro può avvalersi, altresì, di una segreteria tecnica, coordinata da un esperto nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, avente comprovata esperienza e qualificazione professionali nei settori dell’economia dei trasporti e portuale. Gli emolumenti dell’esperto di cui al periodo precedente, determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto della disciplina sui limiti retributivi di cui all’articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sono a carico dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell’ambito delle risorse di cui all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 relativa alla struttura tecnica di missione. La struttura della rappresentanza unitaria delle AdSP collabora con la Conferenza nello svolgimento dei compiti ad essa affidati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Alle riunioni della Conferenza sono invitati i rappresentanti delle associazioni datoriali e sindacali delle categorie operanti nel settore marittimoportuale comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, individuate secondo la specifica competenza in ordine alle materie di volta in volta all’ordine del giorno.”;
12) all’articolo 14, comma 1, lettera a), le parole da: “e infine sono aggiunti” fino alla fine della lettera sono soppresse;
e con le seguenti osservazioni:
1) relativamente all’articolo 3 della legge n. 84 del 1994, valuti il Governo l’opportunità di riformulare la disposizione, al fine di attualizzare i riferimenti normativi ivi contenuti e concernenti le funzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera alle modifiche intervenute in questi anni, espungendo il rinvio a fonti normative ormai abrogate da leggi sopravvenute;
2) con riferimento all’articolo 4 dello schema in esame, che modifica l’articolo 5 della legge n. 84 del 1994, in relazione alle nuove procedure previste per l’approvazione dei piani regolatori portuali, si esorta con forza il Governo ad adottare tutte le misure necessarie a semplificare l’iter amministrativo, limitando il numero
dei soggetti coinvolti nella procedura decisionale e fissando tempi certi e definiti per la conclusione dell’iter medesimo. A tal fine, valuti il Governo la possibilità di assumere come criterio ai fini dell’approvazione dei suddetti piani regolatori portuali e delle relative varianti l’assenza di contrasto con i piani regolatori generali;
3) con riferimento all’Allegato A dello schema in esame, richiamato dall’articolo 5, comma 2, capoverso Art. 6, comma 2, si raccomanda di integrare l’elenco con le circoscrizioni delle Autorità di sistema portuale, inserendo al n. “3) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE” anche i porti di Capraia e di Cavo e al n. “7) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA” anche il porto di Foxi- Sarroch, in quanto scali già ricompresi in Autorità portuali preesistenti;
4) con riferimento al medesimo elenco di cui all’allegato A e alla procedura di revisione e accorpamento delle Autorità di sistema portuale prevista dall’articolo 6, comma 15, della legge n. 84 del 1994, come modificato dallo schema in esame, valuti il Governo la possibilità, d’intesa con le Regioni interessate e sulla base della valutazione dei dati commerciali e logistici, di procedere, entro tre anni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame, all’accorpamento, in un unico ente per ciascuna Regione o anche tra più Regioni, delle Autorità di sistema portuale che, in virtù delle strette interazioni logistiche già esistenti, possono trarre reciproci benefici da tale integrazione. Tra le suddette Autorità si segnalano in particolare quelle della Puglia e della Sicilia;
5) sempre in relazione all’elenco di cui all’allegato A e alla possibilità di modificare i limiti territoriali delle Autorità di sistema portuale introdotta dal provvedimento in esame nell’articolo 6, comma 16, della legge n. 84, si segnala al Governo l’opportunità di promuovere, d’intesa con le Regioni interessate, l’inserimento nelle nuove Autorità anche dei seguenti scali, classificati come porti della rete transeuropea globale (comprehensive) di trasporto TEN-T (Regolamento (UE) n. 1315/2013): Carloforte, Gela, La Maddalena, Monfalcone, Palau, Porto Levante e Siracusa;
6) con riferimento alla riformulazione dell’articolo 6, comma 5, della legge n. 84 del 1994, relativa al regime giuridico delle Autorità di sistema portuale:
– al fine di sviluppare ulteriormente l’autonomia delle Autorità e la loro capacità nel perseguire gli obiettivi strategici definiti dal Tavolo (o meglio dalla Conferenza) nazionale di coordinamento, si auspica l’attuazione di un progressivo processo di conferimento alle stesse Autorità di sistema portuale di elementi di autonomia fiscale e finanziaria;
– si raccomanda di mantenere, come previsto dal testo vigente della legge n. 84 del 1994, la non applicabilità alle Autorità di sistema portuale della legge n. 70 del 1975 e di limitare l’applicabilità del decreto legislativo n. 165 del 2001 alle sole disposizioni espressamente richiamate nella stessa legge n. 84, e ai principi e obiettivi di buon andamento, imparzialità, trasparenza ed economicità. Di conseguenza, all’articolo 5, comma 1, capoverso Art. 6, il secondo periodo del comma 5 dovrebbe essere sostituito dal seguente: “Ad essa non si applicano le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si applica limitatamente alle disposizioni espressamente richiamate nella presente legge, e ai principi e obiettivi di buon andamento, imparzialità, trasparenza ed economicità.”;
– ai fini di una più efficace attuazione delle finalità di cui al comma 4, lettera f), del medesimo articolo 6 della legge n. 84, in materia di integrazione tra gli scali portuali e i retroporti, gli interporti, le piattaforme intermodali e logistiche, funzionali allo sviluppo della portualità, si raccomanda di prevedere la possibilità per le AdSP di individuare, entro un anno dal loro insediamento, le aree che, pur esterne ai territori regionali in cui sono collocati i porti ricompresi nella medesima Autorità, sono ritenute funzionali allo sviluppo delle attività portuali. Su tali aree, previa intesa con le Regioni competenti, si dovrebbero applicare le medesime disposizioni di cui all’articolo 5 in materia di piani regolatori portuali;
7) con riferimento alle modifiche apportate al comma 6 dello stesso articolo 6 della legge n. 84, appare opportuno ribadire che il personale dirigenziale e non dirigenziale delle nuove Autorità di sistema portuale deve essere assunto mediante procedure selettive, secondo principi di adeguata pubblicità, imparzialità, oggettività e trasparenza;
8) per quanto concerne le modifiche inserite nel comma 11 dello stesso articolo 6 della legge n. 84, si raccomanda al Governo di specificare che l’esercizio delle funzioni attribuite alle Autorità di sistema portuale di cui al precedente comma 4, lettere b) e c), deve essere affidato esclusivamente mediante procedura ad evidenza pubblica, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
9) in relazione all’articolo 6 dello schema, che istituisce gli uffici portuali territoriali, nel ribadire l’esigenza che le Autorità di sistema portuale possano istituire uffici amministrativi decentrati (eventualmente, ma non necessariamente, di livello equiparato agli uffici portuali territoriali) in tutti i porti facenti parte dell’ambito territoriale di competenza, al fine di assicurare un presidio amministrativo e un contatto diretto con gli operatori portuali, si raccomanda una particolare attenzione alla situazione specifica dello scalo di Porto Torres che, in ragione della sua notevole rilevanza commerciale e dell’elevato volume di traffici, richiede l’indispensabile presenza di una struttura periferica dell’Autorità portuale di sistema, per gestire in maniera adeguata tutti gli aspetti amministrativi e operativi ed evitare così perdite di efficienza e competitività dello scalo;
10) si segnala l’esigenza di rispetto delle deliberazioni dell’Autorità di regolazione dei trasporti di cui all’articolo 8, comma 3, lettera n), della legge n. 84 del 1994, come riformulato dall’articolo 8 dello schema di decreto in esame, ricordando le funzioni affidate all’Autorità dall’articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011 (norma che dovrebbe essere richiamata anche nelle premesse dello schema in esame), per quanto attiene alla garanzia di accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali;
11) all’articolo 10 dello schema, appare opportuno prevedere, tra le modifiche apportate all’articolo 10 della legge n. 84 del 1994, da un lato un percorso di convergenza che porti in temi rapidi all’armonizzazione delle previsioni e dei contenuti delle contrattazioni di II livello dei lavoratori dipendenti dell’Autorità di sistema portuale che subentra a due o più Autorità portuali, dall’altro la definizione dei criteri generali di riferimento della medesima contrattazione di II livello e per la selezione e l’avanzamento professionale del personale dipendente, attraverso l’intesa tra l’associazione rappresentativa delle AdSP e le organizzazioni sindacali dei lavoratori interessati, da sottoporre all’approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
12) all’articolo 12, comma 1, nel nuovo articolo 11-bis della legge n. 84 che istituisce il Tavolo di partenariato della risorsa mare (che, come già detto, deve essere ridenominato “Organismo di partenariato della risorsa mare”), si sottolinea l’opportunità di individuare con precisione (tenendo conto anche delle categorie attualmente rappresentate nei Comitali portuali delle Autorità portuali), l’elenco dei componenti del Tavolo, le cui modalità di designazione e di funzionamento devono essere stabilite con un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Il Tavolo deve avere funzioni di confronto partenariale ascendente e discendente, nonché funzioni consultive di partenariato economico sociale, che esercita mediante pareri non vincolanti. I pareri dovrebbero riguardare: l’adozione del piano regolatore di sistema portuale; l’adozione del piano operativo triennale; la determinazione dei livelli dei servizi resi nell’ambito del sistema portuale nonché la tematica relativa all’organizzazione del lavoro in porto; in tal caso la composizione del tavolo deve essere integrata dal rappresentati dei lavoratori delle AdSP; il progetto di bilancio preventivo e consuntivo; la composizione degli accordi contrattuali relativi al personale dell’Autorità (articolo 9, comma 5, lettera l), dello schema).
Infine, laddove in una unica AdSP siano confluiti o confluiscano più porti centrali (core) delle reti TEN-T, già sedi di Autorità portuali, presso ognuno di essi dovrebbe essere istituito un analogo Tavolo del cluster marittimo, sulla base di un regolamento stabilito dall’AdSP, di concerto con il Tavolo di partenariato della risorsa mare;
13) in relazione alla concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell’ambito portuale, di cui all’articolo 18 della legge n. 84 del 1994, si raccomanda che il relativo affidamento avvenga sempre ed esclusivamente mediante procedure di gara ad evidenza pubblica, in conformità alla disciplina prevista in materia dall’Unione europea.

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Pubblicato il
13 Luglio 2016

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