Dalla Legge di Stabilità di Letta un’aggiunta all’art. 17 della 84/94
Il testo completo della modifica dell’articolo di legge e le interpretazioni sulla facoltà di erogare lavoro temporaneo – Destinate anche risorse derivanti dalle tasse a carico delle merci

Enrico Letta
ROMA – C’è chi se n’è accorto troppo tardi, chi non se n’è ancora accorto e chi invece ha portato avanti un’azione di lobby che ha dato i suoi risultati specialmente per il mondo dei lavoratori portuali di Genova. E’ l’art. 108 della Legge di Stabilità varata dal governo Letta che modifica sostanzialmente l’art. 17 della legge sulla portualità, la 84/94. Secondo alcune delle interpretazioni di questi giorni – peraltro “a posteriori”, quindi l’articolo in questione è diventato legge – la modifica dell’art. 17 (riportiamo qui sotto il testo completo dell’articolo) rischia di stravolgere l’impianto originario della 84/94, secondo il quale solo gli articoli 17 potevano erogare lavoro temporaneo in esclusiva, mentre gli art. 16 potevano operare in appalto di servizio.
[hidepost]Secondo una interpretazione che sta facendo il giro dei porti, con l’art. 108 della Legge di Stabilità consentirebbe anche agli art. 16 di erogare lavoro temporaneo, mettendosi in competizione con gli art. 17. A prescindere dalle risorse che le Autorità portuali sono così autorizzate a fornire agli art. 16 in crisi. Ecco il testo del misconosciuto (e già dibattutissimo) art. 108 della Legge di Stabilità.
All’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:
“15-bis. Qualora un’impresa o agenzia che svolga esclusivamente o prevalentemente fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi del presente articolo, nonché dell’articolo 16, versi in stato di grave crisi economica derivante dallo sfavorevole andamento congiunturale, al fine di sostenere l’occupazione, di favorire i processi di riconversione industriale e di evitare grave pregiudizio all’operatività e all’efficienza del porto, l’ente di gestione del porto può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento, delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, a iniziative a sostegno dell’occupazione, nonché al finanziamento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo e per misure di incentivazione al pensionamento di dipendenti o soci dell’impresa o agenzia. I contributi non possono essere erogati per un periodo eccedente cinque anni, o comunque eccedente quello necessario al riequilibrio del bilancio del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo, e sono condizionati alla riduzione della manodopera impiegata di almeno il 5 per cento dell’anno. Per tutto il periodo in cui il soggetto autorizzato beneficia del sostegno di cui al presente comma, non può procedere ad alcuna assunzione di personale o all’aumento di soci lavoratori”.
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