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L’Europa prepara una direttiva sul “riciclaggio” delle vecchie navi

Prescrizioni pesanti per le demolizioni e per i siti destinati a ricevere gli scafi – Si era anche parlato di una tassa (bocciata) su tutte le navi in arrivo nei porti italiani

BRUXELLES – Circolano indiscrezioni, ma anche timori e speranze, in merito all’attesa circolare UE sul “riciclo” eco-compatibile delle navi nei porti europei. L’auspicio è che invece di singole iniziative dei paesi membri dell’Unione, si arrivi a stabilire un obbligo di smaltimento non in ambito nazionale ma semmai europeo.
La discussione, come detto sopra, è ancora aperta, anche e soprattutto sui costi dello “ship recycling”: essendo stata respinta, anche per pressione degli armatori, una prima proposta italiana che poneva i costi a carico di tutte le navi che avrebbero scalato i porti nazionali, con una tassa da far riscuotere alle Autorità portuali. Ovviamente la cosa avrebbe penalizzato fortemente gli scali italiani.
[hidepost]Siamo, in sostanza, ancora a metà del guado, anche se il punto di riferimento rimane la bozza di direttiva comunitaria che imporrebbe un nuovo regolamento sul riciclaggio (demolizione) delle navi nell’ambito dell’Unione. Una direttiva che se varata in tempi non storici porrebbe anche regole precise per la demolizione del relitto della Costa Concordia, intorno al quale si è riacceso il braccio di ferro tra Costa Crociere (che con il “Vanguard” vorrebbe portar chissà dove lo scafo per demolirlo fuori dagli occhi di tutti) e i governi nazionale e regionale toscano, che ancora insistono per Piombino.
Ecco comunque una traduzione della bozza della circolare europea sulla parte riguardante gli impianti comunitari.

* * *

Elenco europeo di impianti di riciclaggio
Il nuovo regolamento sul riciclaggio delle navi include i requisiti per gli impianti di riciclaggio delle navi che intendono riciclare navi battenti bandiera dello Stato membro dell’Unione europea. Questi requisiti si applicano sia alle strutture europee e di servizi situati in paesi terzi.
La Commissione istituirà un elenco europeo di impianti di riciclaggio che soddisfano i requisiti del regolamento. A tal fine, la Commissione valuterà le domande pervenute dagli impianti di riciclaggio situati in paesi terzi. Per le strutture situate in Stati membri dell’Unione europea, tale valutazione sarà effettuata dalle autorità nazionali e il suo risultato sarà fornito alla Commissione. Il catalogo europeo sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e sul sito web della Commissione al più tardi 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento (ossia circa entro la fine 2016). La Commissione sarà in grado di aggiornare periodicamente l’elenco europeo al fine di includere o rimuovere un impianto di riciclaggio dalla Lista.
Prescrizioni per gli impianti di riciclaggio delle navi:
1. Per poter essere inclusi nella Lista europea, qualsiasi impianto di riciclaggio corrispondente alla sua ubicazione deve soddisfare i seguenti requisiti, in conformità con le disposizioni della Convenzione in materia, tenuto conto degli orientamenti pertinenti dell’Organizzazione internazionale del lavoro IMO (OIL), Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento e la Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti e le altre linee guida internazionali:
• essere autorizzati dalle proprie autorità competenti per condurre le sue operazioni;
• essere progettati, costruiti e gestiti in modo sicuro e compatibile con l’ambiente;
• operare da strutture costruite;
• istituire sistemi di gestione e di controllo, le procedure e le tecniche per prevenire, ridurre, ridurre al minimo e per quanto possibile eliminare:
– rischi per la salute per i lavoratori interessati e alla popolazione in prossimità dell’impianto di riciclaggio delle navi, e
– effetti negativi sull’ambiente causati dal riciclaggio delle navi;
• preparare un piano di impianto di riciclaggio;
• prevenire gli effetti nocivi per la salute umana e l’ambiente, tra cui la dimostrazione del controllo di eventuali perdite, in particolare nelle zone intertidali (zona del litorale che dipende dalle maree, in quanto è emersa in condizioni di bassa marea e sommersa con l’alta marea);
• garantire una gestione sicura ed ecologica e lo stoccaggio di materiali pericolosi e dei rifiuti, compresi
– il contenimento di tutti i materiali pericolosi presenti a bordo di una nave durante l’intero processo di riciclaggio in modo da impedire qualsiasi rilascio di questi materiali pericolosi nell’ambiente, e in aggiunta, la manipolazione di materiali pericolosi, e dei rifiuti generati durante il processo di riciclaggio, solo su pavimenti impermeabili con efficaci sistemi di drenaggio;
– che tutti i rifiuti generati dalle attività di riciclaggio e le loro quantità sono documentate e vengono trasferiti solo ai rifiuti impianti di gestione dei rifiuti, compresi gli impianti di riciclaggio, autorizzati a trattare con il loro trattamento senza pericolo per la salute umana e secondo metodi ecologicamente corretti;
• istituire e mantenere un piano di preparazione alle emergenze e risposta; garantire un rapido accesso per le attrezzature di emergenza, quali attrezzature antincendio e veicoli, ambulanze e gru per la nave e tutte le aree della struttura di riciclaggio delle navi;
• fornire per la sicurezza dei lavoratori e la formazione, anche garantendo l’uso di dispositivi di protezione individuale per le operazioni che richiedono tale utilizzo;
• stabilire record su incidenti, infortuni, malattie professionali e gli effetti cronici e, se richiesto dalle autorità competenti, segnalare eventuali incidenti, infortuni, malattie professionali o effetti cronici che causano, o con il potenziale per causare, i rischi per la sicurezza dei lavoratori, la salute umana e l’ambiente;
• accettare di rispettare i requisiti di cui al paragrafo 2 qui di seguito.
2. Il gestore di un impianto di riciclaggio è tenuto:
• per inviare il piano di recupero della nave approvato per l’armatore e l’amministrazione o un organismo riconosciuto da essa autorizzato;
• di segnalare all’amministrazione che l’impianto di riciclaggio è pronto a tutti gli effetti per avviare il riciclaggio della nave;
• quando il riciclo totale o parziale di una nave è completato in conformità con il regolamento di riciclaggio delle navi, entro 14 giorni dalla data del riciclo totale o parziale, in conformità con il piano di riciclaggio delle navi, di inviare una dichiarazione di completamento per l’amministrazione che ha rilasciato il pronto per il riciclaggio certificato per la nave. La dichiarazione di completamento deve comprendere una relazione sugli incidenti che danneggiano la salute umana e/o per l’ambiente, se presente.
Impianti di riciclaggio situati in uno Stato membro dell’UE:
Impianti di riciclaggio situati nell’UE sono autorizzati dall’autorità competente di uno Stato membro dell’UE. Tale autorizzazione può essere concessa ai rispettivi impianti di riciclaggio per un periodo massimo di cinque anni, e rinnovato di conseguenza.
Gli Stati membri devono istituire e aggiornare un elenco degli impianti di riciclaggio delle navi che essi hanno autorizzato. Tale elenco è notificato alla Commissione senza indugio e comunque non oltre 15 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di riciclaggio delle navi.
Qualora un impianto di riciclaggio si trova in uno Stato membro dell’UE non è più conforme ai requisiti stabiliti nel regolamento sul riciclaggio delle navi, lo Stato membro competente sospende o revoca l’autorizzazione concessa per l’impianto di riciclaggio delle navi in questione, o richiede azioni correttive per il riciclaggio delle navi società, e ne informa la Commissione senza indugio. Lo Stato membro informa inoltre la Commissione senza indugio su qualsiasi nuovo impianto di riciclaggio ha autorizzato.

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Pubblicato il
16 Ottobre 2013

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