Nuove norme per ispezioni alle navi
ROMA – Sono stati modificati i criteri di ispezione sulle navi. Con il decreto n. 13 del 17 giugno 2013 la direzione generale del Trasporto Marittimo e per vie d’Acqua interne del ministero dei Trasporti ha cambiato modi e tempi di controllo sulle navi battenti bandiera italiana.
[hidepost]Le nuove misure sono entrate in vigore in attesa della Convenzione Internazionale sul lavoro marittimo (MLC2006). Ai sensi dell’art. 6, le ispezioni sono divise come segue:
a) ispezione iniziale: per le navi o unità mercantili nuove;
b) ispezione intermedia: per le navi o unità mercantili esistenti di stazza lorda superiore a 200 GT;
c) ispezione di rinnovo: per le navi o unità mercantili nuove o esistenti.
Fino all’arrivo della MLC2006 gli ispettori possono rilasciare solo un’attestazione di conformità delle condizioni di vita e di lavoro a bordo (ai sensi della Convenzione ILO 147). Ma anche nel caso dell’avvenuto rilascio dell’attestato, l’armatore o la compagnia dovrà in ogni caso sottoporre ad esame almeno il 10% della sua flotta, al fine di riscontrare una certa conformità dei risultati.
Le attestazioni di conformità rilasciate valgono dodici mesi, sono rinnovabili per altri sei, e si rivolgono a:
a) le unità mercantili superiori a 200 GT impiegate in viaggi internazionali con priorità a quelle unità che si prevede possano scalare porti dei primi trenta stati che hanno ratificato la Convenzione MLC 2006, entro la data del 20 agosto 2012, in particolare le navi passeggeri e bulk carrier;
b) le unità che hanno inviato richiesta di rilascio certificazione alla DG-TRMAR.
Il decreto interministeriale non si applica a:
– navi militari o destinate al trasporto delle truppe o altre navi di proprietà o gestite dagli stati che siano utilizzate esclusivamente per servizi governativi non commerciali;
– navi da pesca;
– unità da diporto che non effettuano alcun traffico commerciale;
– imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale.
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