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Il ministero boccia la tassa regionale sulle concessioni

Chiari riferimenti anche ai dispositivi del ministero delle Finanze e alle norme costituzionali – Rimangono in piedi i ricorsi alle commissioni tributarie

Cosimo Caliendo

ROMA – Dalla direzione generale dei porti del ministero delle Infrastrutture di Corrado Passera, è stato diramato un chiarimento ufficiale – con tanto di chiami legislativi e allo stesso ministero dell’Economia e Finanze – sulla contestatissima nuova tassa regionale sulle concessioni demaniali.

Secondo la circolare, che riportiamo integralmente, la tassa non è dovuta nell’ambito delle concessioni rilasciate dalle Autorità Portuali, come peraltro sostenuto dalla raffica di ricorsi puntualmente inviati dagli interessati alle commissioni tributarie delle regioni interessate.

Ecco il testo della circolare Caliendo.


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Nel corso dell’anno 2011, alcune Regioni avevano invitato le rispettive Autorità Portuali e Compartimenti Marittimi a informare i titolari delle concessioni demaniali marittime a corrispondere congiuntamente al canone statale anche il pagamento dell’imposta regionale richiesta in virtù dell’applicazione delle previsioni di cui alla legge 16.05.1970, n. 281.

Con la nota in riferimento b) questo ministero ha sottoposto la questione alle valutazioni del ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia del Demanio.
In tale nota la scrivente aveva espresso l’avviso che:

1) per quanto attiene all’applicazione in generale della sovrattasa regionale alle concessioni demaniali marittime alla luce delle innovazioni normative introdotte dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (articolo 1, commi 250 – 256) (Legge Finanziaria 2007), in base alle quali criteri per la determinazione dei canoni sono direttamente indicati dalla legge e non a provvedimenti regolamentari come ad origine, sussistono i presupposti per l’applicazione della sovrattassa regionale sui canoni disciplinati dall’articolo 1, commi 251 e 252, per le concessioni demaniali ad uso turistico ricreativo e per la nautica da diporto;

2) per le concessioni di beni demaniali marittimi rilasciate dalle Autorità Portuali non possa applicarsi l’imposta regionale, in quanto il canone le Autorità Portuali lo determinano autonomamente, in base all’entità della concessione, allo scopo che si intende conseguire e dei profitti che può trarne il concessionario. Pertanto viene meno il presupposto dell’applicazione dell’imposta regionale ai canoni determinati per legge.

Con la nota in riferimento c), il ministero dell’Economia e delle Finanze ha fatto presente che l’imposta regionale di cui all’art. 1, lett. a), della legge 16 maggio 1970, n. 281 non può essere applicata alle concessioni demaniali marittime rientranti nell’ambito territoriale delle Autorità Portuali ed ha trasmesso la precedente corrispondenza intercorsa sulla questione direttamente con le Regioni Lazio e Marche.

A tale riguardo il succitato dicastero ha fatto presente che: “… il problema dell’assoggettabilità di dette concessioni demaniali alla corrispondente imposta regionale va posto avendo riguardo alla natura dei canoni demaniali su cui calcolare l’ipotetica imposta regionale.

Difatti, caratteristica peculiare dei canoni demaniali adottati per le concessioni in argomento dalle Autorità Portuali, ai sensi dell’art. 7 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 494, è quella di essere determinati con criteri diversi da quelli previsti dal menzionato D.L. n. 400 del 1993 per le altre concessioni demaniali marittime, con il solo vincolo di quantificare detti canoni in misura non inferiore a quella derivante dall’applicazione dei menzionati criteri generali derogati.

orbene, come affermato a suo tempo dall’Avvocatura di Stato con parere n. 37794 del 24 novembre 1971 e ribadito dall’allora Direzione Generale del Demanio con la circolare n. 365 del 27 maggio 1972, è da escludere l’applicabilità dell’imposta regionale sulle concessioni demaniali statali allorquando il canone in quest’ultima non sia determinato in via generale ed astratta dalla legge.

Nel caso delle concessioni demaniali marittime gestite dalle Autorità Portuali, invece, la concessione assume la natura di concessione-contratto e la misura del relativo canone sfugge a criteri che trovino nella legge una chiara parametrazione.

Per le concessioni demaniali marittime in argomento, … i canoni non vengono determinati con criteri che siano astrattamente economici di mercato, come avviene comunque in ogni tipologia di concessione demaniale, ma con criteri esclusivamente di mercato, avendo riguardo al fabbisogno finanziario delle Autorità Portuali stesse.

Ne consegue che l’applicazione dell’imposta regionale in oggetto per la descritta categoria di concessioni demaniali marittime potrebbe apparire in contrasto con il principio di legalità sancito dall’art. 23 della Costituzione e con i principi da esso discendenti, in materia di regole generali sulla tassazione, essendo quest’ultima fondata su una base di calcolo totalmente avulsa dalle regole generali dell’ordinamento tributario”.

Tutto quanto sopra premesso, per quanto attiene alle concessioni demaniali marittime rientranti nell’ambito territoriale delle Autorità Portuali, l’imposta regionale di cui all’art. 1, lett: a), della legge 16 maggio 1970, n. 281, non si applica, in tutti gli altri ambiti territoriali l’imposta regionale può essere applicata qualora la Regione ne avesse disposto l’applicazione.

Il Direttore Generale
Dott. Cosimo Caliendo

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Pubblicato il
21 Marzo 2012

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