Nuovo contratto nelle agenzie marittime
ROMA – Si è conclusa di recente la trattativa tra le parti per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle agenzie marittime. L’iter era iniziato nell’ottobre del 2011 con la presentazione delle piattaforme rivendicative da parte delle organizzazioni sindacali.
[hidepost]
Successivamente le discussioni si sono concentrate su momento di crisi economica che ancora oggi grava sulle aziende associate e la consapevolezza del difficile momento a livello internazionale ha fatto maturare in entrambe le parti una profonda presa di coscienza sulla salvaguardia dei posti di lavoro.
Per quanto riguarda la parte economica del contratto – scrive Assagenti – è stato concordato un aumento pari a 100 euro lordi per tutto il periodo di vigenza contrattuale (2012/2014), suddivisi in 93 euro di aumento economico della retribuzione (27 euro il primo anno, 30 il secondo e 36 il terzo) e in 7 euro per la cassa mutua (3 euro per il primo anno, 2 euro rispettivamente per il secondo e per il terzo anno).
Inoltre, le parti hanno concordato che le proposte per i futuri rinnovi del contratto dovranno essere presentate in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza del contratto. La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data del ricevimento delle stesse. In caso di ritardo del rinnovo, dalla data di scadenza del contratto precedente, sarà erogata una copertura economica quale elemento di anticipo, pari a 10 euro per i primi 4 mesi e 5 euro per il periodo successivo.
I permessi retribuiti previsti dal contratto dovranno essere usufruiti entro il 31 dicembre dell’anno a cui si riferiscono, o, in caso contrario, potranno essere retribuiti su richiesta del lavoratore con le competenze del mese di aprile dell’anno successivo.
A tutela della maternità, in caso la lavoratrice avesse esaurito tutti i permessi retribuiti, potrà godere di un’ulteriore giornata. Tale permesso potrà essere fruito, in alternativa, in caso di malattia del figlio fino agli otto anni di vita, oppure per l’inserimento nel nido o nella scuola d’infanzia.
[/hidepost]