La legge scippa-porti
Ecco il testo del decreto, convertito in legge e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26/2/2011, sulla revoca dei fondi non spesi dalle Autorità Portuali.
Art. 2: Proroghe onerose di termini
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2-novies. Entro il termine del 15 marzo 2011 sono revocati i fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità Portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, a fronte dei quali non sia stato pubblicato il bando di gara per l’assegnazione dei lavori entro il quinto anno dal trasferimento o dall’assegnazione. Con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla ricognizione dei finanziamenti revocati e all’individuazione della quota, per l’anno 2011, nel limite di 250 milioni di euro, che deve essere destinata alle seguenti finalità:
a) nel limite di 150 milioni di euro alle Autorità Portuali che hanno attivato investimenti con contratti già sottoscritti o con bandi di gara pubblicati alla data del 30 settembre 2010 in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 991, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) nel limite di 20 milioni di euro alle Autorità i cui porti sono interessati da prevalente attività di transhipment al fine di garantire l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 7-duodicies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;
c) per le disponibilità residuali alle Autorità Portuali che presentano progetti cantierabili.
2-diecis. Con il decreto di cui alla comma 2-novies si provvede altresì all’individuazione delle somme che devono essere versate ad apposito capitalo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio di Stato, nell’anno 2011, dalle Autorità Portuali interessate dalla revoca dei finanziamenti per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e delle somme di cui al comma 2-undecies. Con successivi decreti il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, di concerto con il ministro dell’Economia e Finanze, per gli anni 2012 e 2013 si provvede ad individuare le quote dei finanziamenti revocati ai sensi del comma 2-novies e ad assegnarle alle Autorità Portuali, secondo criteri di priorità individuati nei medesimi decreti, per progetti cantierabili, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. In caso di mancato avvio dell’opera, decorsi centottanta giorni dall’aggiudicazione definitiva del bando di gara, il finanziamento si intende revocato ed è riassegnato ad altri interventi con le medesime modalità dei finanziamenti revocati ai sensi del comma 2-novies.
2-undecies. Nel caso in cui la revoca riguardi finanziamenti realizzati mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con i decreti di cui al comma 2-decies è disposta la cessione della parte di finanziamento ancora disponibile presso il soggetto finanziatore ad altra Autorità Portuale, fermo restando che il ministero delle Infrastrutture e Trasporti continua a corrispondere alla banca mutuante, fino alla scadenza quindicennale, la quota del contributo dovuta in relazione all’ammontare del finanziamento erogato. L’eventuale risoluzione dei contratti di mutuo non deve comportare oneri per la finanza pubblica. All’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, i commi 8-bis, 8-ter e 8-quater sono abrogati. Le previsioni di cui al comma 2-novies non si applicano ai fondi trasferiti o assegnati alle Autorità Portuali per il finanziamento di opere in scali marittimi da esse amministrati ricompresi in siti di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
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