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“Vasca” di Ancona contributo da Roma

Due milioni e 274 mila euro su nove milioni di spese preventivate dal “fondo perequativo” del ministero

ROMA – E’ stato formalizzato l’Accordo di Programma tra il ministero delle Infrastrutture e Trasporti e l’Autorità Portuale di Ancona che attribuisce a quest’ultima un contributo di 2,275 milioni sulla quota per il 2010 del fondo perequativo stabilito con decreto del 2008.

Ecco il testo dell’accordo, firmato il 30 aprile dal ministro Matteoli ed il presidenteCanepa.

Articolo 1

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

Articolo 2

1. Il presente accordo si inserisce nella strategia nazionale di sviluppo della portualità, con particolare riferimento alla realizzazione del programma di opere di dragaggio nel porto di Ancona finalizzate al ripristino dei fondali del porto storico alle quote previste nel Piano regolatore portuale.

2. Obiettivo dell’accordo è pertanto quello di assicurare la compartecipazione dello Stato e dell’Autorità Portuale di Ancona per la realizzazione degli interventi di cui al punto 1 mediante l’utilizzo della quota-parte del fondo perequativo di cui al comma 983 della legge n. 296/06, quota che il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sulla base del decreto ministeriale n. 69/T del 7 marzo 2008, può assegnare a singole Autorità Portuali per l’esecuzione di opere e lavori di tal genere, con finalità perequative rispetto alle assegnazioni effettuate, in via generale, a valere sulla dotazione del fondo, per tutte le altre Autorità Portuali.

3. L’accordo ha ad oggetto l’adeguamento della vasca di colmata realizzata nell’ambito dei lavori di II fase delle opere a mare in attuazione del vigente P.R.P. nel porto di Ancona, diretto a garantire ed accrescere la piena funzionalità del porto stesso, in un contesto di programmazione integrata delle risorse e di un più generale sviluppo dei rapporti di collaborazione istituzionale ed operativa.

4. Il presente accordo costituisce il riferimento programmatico-finanziario per la realizzazione degli interventi finalizzati alla riqualificazione funzionale del porto di Ancona, attraverso un’azione programmatica comune improntata alla collaborazione operativa fra i soggetti sottoscrittori, con l’obiettivo di giungere ad un utilizzo efficace ed efficiente delle risorse.

5. Per raggiungere le finalità di cui sopra il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Autorità Portuale di Ancona individuano le azioni necessarie per realizzare gli interventi di comune interesse, come meglio specificati nei successivi articoli.

Articolo 3

1. L’intervento oggetto del presente accordo di programma, volto ad assicurare la piena operatività del porto di Ancona, come programmato nel Piano Operativo Triennale dell’Autorità Portuale, presenta il presente quadro economico:
– Importo lavori a base d’asta euro 8.054.536,18; – oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) euro 193.099,26; – somme a disposizione dell’amministrazione euro 952.364,56.

2. Il totale degli interventi previsti ammonta pertanto a euro 9.200.000,00.

Articolo 4

1. A fronte dell’intervento programmato ed in relazione ai relativi costi di realizzazione, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti si impegna a finanziare i lavori mediante risorse per un importo complessivo di euro 2.274.272,00 a valere sulla quota dell’anno 2010 di fondo perequativo del 10% prevista dall’articolo 3 del decreto ministeriale n. 69/T del 7 marzo 2008. L’Autorità Portuale di Ancona si impegna a reperire e mettere a disposizione per detti lavori la quota residua di euro 6.925.728,00.

Articolo 5

1. L’Autorità Portuale di Ancona si impegna ad elaborare le attività di progettazione e ad assumere le funzioni di stazione appaltante e quindi a svolgere, nel rispetto della normativa vigente, i seguenti compiti: – nomina del responsabile del procedimento; – pubblicazione dei bandi gara di appalto; – esperimento delle gare di appalto; – aggiudicazione dei lavori; – redazione dei contratti di appalto; – stipula dei contratti di appalto; – autorizzazione di eventuali subappalti; – nomina del direttore dei lavori; – nomina del coordinatore della sicurezza qualora ricorrano i presupposti legge; – nomina della commissione di collaudo; – esame degli atti di contabilità finale.

2. Nell’espletamento delle suddette incombenze saranno altresì osservate le vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché in materia di sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste del D. L.vo n. 494/96 per quanto applicabili.

3. Nelle predette funzioni l’Autorità Portuale agirà in nome e per conto proprio ed è, pertanto, responsabile di eventuali danni che i terzi subiscano in dipendenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che rimane estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione alla realizzazione dei lavori.

4. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti si impegna, tramite il competente Dipartimento, ad erogare in un’unica soluzione all’Autorità Portuale di Ancona le risorse necessarie alla realizzazione degli interventi di cui all’articolo 2 per un importo complessivo di euro 2.247.272,00. Peraltro il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, tramite il competente Dipartimento, si riserva il diritto di effettuare, previa comunicazione all’Autorità Portuale, in ogni tempo e con le modalità che riterrà più opportune, verifiche e controlli sull’avanzamento dei lavori e sull’adempimento degli obblighi di cui al presente accordo. Tali verifiche non esimono, in nessun caso, l’Autorità Portuale di Ancona dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori.

Articolo 6

1. Ai fini dell’esecuzione e della vigilanza viene individuato quale oggetto responsabile dell’accordo il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che si avvale delle proprie strutture amministrative per svolgere i relativi compiti, nel caso in cui sia necessario intraprendere azioni ed iniziative volte a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi scaturenti dall’accordo ovvero individuare ritardi ed inadempienze nell’esecuzione dell’accordo stesso, cui potrà conseguire, a giudizio del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’eventuale esercizio del potere di revoca del finanziamento.

Articolo 7

1. Il presente accordo di programma è vincolante per le parti sottoscrittrici dalla data della sua sottoscrizione.

2. L’accordo ha durata per l’anno 2010 e può essere modificato o integrato per concorde volontà delle due parti firmatarie.

Pubblicato il
22 Maggio 2010

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